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Libro primo 55


il termometro della moralità dell’avversario: ma se avete qualche cosa a rimprovare a voi stesso, non accettate alcun mandato, e declinatelo se lo avete già accettato, per non porgere il destro alla controparte di pensar male del vostro cliente, o di sollevare una questione d’indegnità, allo scopo d’ingarbugliare la vertenza a proprio vantaggio e spesso per scopi inconfessabili.


XII.

Non trovando rappresentanti.

ART. 98.

Non trovando, per ragioni indipendenti dalla propria volontà e onoratezza, almeno un rappresentante, si dirige l’appello al supposto o reale offensore entro ventiquattr’ore dall’offesa, o dal momento in cui si venne a conoscenza dell’offesa supposta o reale, informandolo della eccezionale circostanza, e invitandolo a inviare i suoi rappresentanti.

ART. 99.

In tal caso l’appello viene spedito per mezzo della posta, raccomandato e con ricevuta di ritorno.

ART. 100.

Ricevendo i rappresentanti avversari e trovandosi nelle condizioni accennate nell’art. 98, ci si regola conforme all’art. 64.

ART. 101.

I rappresentanti avversari non possono rifiutarsi