Capitoli della congregazione dello Spirito Santo di Villafranca-Piemonte/Capitolo XIV
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Dell’officio de’ Commessarj.
1. ESSENDO li Commessarj dalla Congregazione deputati per il caritatevole officio di promovere non solo il più pronto suffragio a’ Confratelli defunti, ma ancora il vantaggio de’ viventi, sarà loro officio, infermandosi qualche Confratello del loro distretto, rendere avvertiti gli altri, affinchè gli prestino que’ officj di carità, di cui al Capitolo IV., num. 2., e rendendosi defunto, quanto più presto farne consapevole il Segretaro di Congregazione, notificandogli il giorno, mese, anno, e luogo del decesso, e se il defunto abbia fatto qualche legato per la Congregazione funerale, onde resti in grado di prontamente spedire i biglietti d’avviso come al Capitolo XI., num. 4.
2. Ricevuti i biglietti d’avviso, si faranno pietosa premura di presto ricapitarli a ciascuno de’ Confratelli di suo distretto, procurando in tal guisa ai Defunti il più pronto suffragio, ed a loro stessi non piccolo merito.