Capitoli della congregazione dello Spirito Santo di Villafranca-Piemonte/Capitolo XIII
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Dell’officio del Procuratore.
1. Il Procuratore, il di cui nome indica il suo officio, deve in ogni occasione promovere il maggior vantaggio della Congregazione: avrà pertanto l’ispezione sopra le suppellettili, lingerìe, mobili spettanti alla medesima, ed al bisogno li farà rassettare, e ripulire.
2. A tempo opportuno provvederà la cera, candele, e torchie, e quanto necessario sarà per il consueto apparato della Chiesa., e sacre funzioni solite a farsi nel giorno festivo della Congregazione: assisterà il Rettore nel far apparecchiare il pranzo de’ Confratelli, quale dovrà essere competente bensì, ma frugale.
3. Dovendosi fare Congregazione funerale sul luogo del decesso di qualche Confratello, spetterà al Procuratore l’ottenere il beneplacito del sig. Parroco, nella di cui Chiesa si avrà a fare il funerale, e provvedere il necessario per tal funzione, ed anche per il pranzo de’ Confratelli, che v’interverrano. Che se le circostanze esigessero doversi esso portare nel detto luogo per eseguire li suoi officj prima del giorno del funerale, la spesa di sua trasferta, dovrà prelevarsi, e dedursi dal legato, come al Capitolo V. num. 3.
4. Resta assolutamente proibito l’imprestare a chicchesia, eccettuatane la Parrocchia di S. Maria Maddalena, e Compagnia del SS. Sacramento in essa eretta, stante la fra di loro reciproca corrispondenza, le suppellettili, e mobili della Congregazione senza la partecipazione, e consenso almeno di due Consultori, Tesoriere, Procuratore, quali, esaminate le circostanze, determineranno ciò, che stimeranno più conveniente.