Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/761


— 728 —

a) Riscontreranno l’Archivio della Casa, e si faranno mostrare l’inventario delle carte se vi è, e vi apporranno il loro visto; in mancanza faranno riunire in un luogo sicuro i titoli relativi alla proprietà, i registri, i libri de’ conti ec. e vi apporranno i sigilli. I Superiori e gli Amministratori de Conventi ne saranno responsabili.

b) Si faranno dare dai superiori o amministratori de Conventi uno stato esatto di tutte le proprietà che appartengono al rispettivo Convento; delle Rendile annuali relative; non che dei debitori qualunque delle Rendite sì correnti, che arretrate, ed a fronte lo stato della passività, coi nomi dei creditori del pari sì correnti che arretrati.

c) Faranno sì che in detto stato sia annotato se i Terreni sono coltivati per proprio contro, o dati in affitto, a mezzadria ec. e vi siano indicate le specie delle Raccolte.

d) Vi si farà in oltre annotare se in seguito delle precedenti disposizioni siasi dato l’inventario de Mobili, Bestiami, attrezzi rurali, e simili; dei libri, argenti, oggetti di arte ec. e se non si fosse dato, siffatti oggetti mobili dovranno essere singolarmente annotati nello stato predetto.

Art. 3.° Le operazioni suindicate si faranno alla presenza dei Superiori o altri Amministratori de’ Conventi ec. coll’intervento de’ Gonfalonieri o degli Anziani, i quali insieme ai Commissarii firmeranno ogni pagina dei libri o registri, degl’inventarii, e dello stato predetto: i Superiori e gli Amministratori suddetti saranno responsabili di ogni difetto, che fosse per essere riconosciuto in appresso.