Tre libri dell'educatione christiana dei figliuoli/Libro I/Capitolo 27

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Della celebratione del matrimonio in conspetto della chiesa, et delle christiane preparationi. Cap. XXVII.

Il Santo Concilio generale di Trento fra molti utilissimi decreti fatti per instinto dello Spirito santo, che sempre regge la santa Chiesa, ha ordinato anchora molte cose pertinenti al matrimonio. Et principalmente ha prohibito in tutto et per tutto quei matrimonii, che spesse volte da simplici et mal consigliati giovani si contrahevano di nascosto, et furtivamente, onde con nome latino clandestini sono chiamati, à i quali il sacro Concilio ha tolto ogni efficaccia et vigore, talmente che non sono più veri matrimonii, et se da alcuni dopo la publicatione del decreto del santo Concilio in tal modo per errore, ò per malitia si contrahesse non sariano i contrahenti marito et moglie, ma impudichi amatori, et commetteriano grandissimo peccato. Et per tanto acciò il matrimonio sia vero, fermo et legitimo, et santo, hà da esser celebrato in faccia della Chiesa, alla presenza di certo numero di testimonii, et con l’intervento, et auttorità del parocchiano, padre spirituale, et ministro di Dio in questo Sacramento, si come di queste, et altre sollennità da osservarsi il medesimo Concilio ha ordinato à pieno. Hora perche nel contrarre il matrimonio i due sposi che son ben disposti ricevono, si come altrove si è detto, per virtù di questo sacramento, la divina gratia, et un particulare aiuto, et favore del cielo, acciò possano vivere insieme con amore, et in santa pace, et prosperamente; per tanto è conveniente che si faccia ogni debita preparatione, per ricever il dono di Dio, mondando per mezo del sacramento della confessione il cuore da i peccati, i quali dividono tra noi et Dio, et chiudono la porta alla gratia. La onde il santo Concilio suddetto con gravissime [p. 16r modifica]parole eshorta i sposi, che avanti che contragghino matrimonio, ò almeno tre giorni prima della consumatione, confessino diligentemente i suoi peccati, et ricevano con divotione il santissimo sacramento della Eucharistia. Parimente avanti che si accompagnino insieme nel letto maritale, devono i due sposi novelli esser benedetti nel tempio di Dio per mano del proprio sacerdote; il quale uso di benedire gli sposi è antichissimo nella santa Chiesa, la quale ripiena de lo Spirito del suo celeste sposo Christo, ha composto per questa benedittione alcune divote orationi, che si dicono nella celebratione della Messa, et sono tanto dolci et affettuose, che i sposi doveriano procurare di gustarle con tutto l’intimo del cuore, et conformarsi con il desiderio proprio à quello della nostra madre santa Chiesa, la quale per bocca del sacerdote fa à Dio queste preghiere sopra la sposa, dicendo:

Sia, ò Signore, questa ancilla tua amabile à lo sposo suo come Rachele, savia come Rebecca, di lunga vita, et fidele come Sara, et poco poi; Sia grave di verecundia, venerabile di pudore, et honestà, sia instrutta delle celesti dottrine; et poco più basso, dopo havergli desiderato la fecondità della prole, la santità della vita, et gli eterni gaudii, conclude cosi: Veggano insieme i figliuoli de i figliuoli, insino alla terza et quarta generatione, et pervenghino alla desiderata vecchiezza. Queste et altre religiose, et misteriose cerimonie, che la santa Chiesa usa nelle sollennità del matrimonio, danno ad intendere à i fideli la santità di questa attione, et con quanta riverenza convenga trattarla, et parimente con quanto studio, et sollecitudine i novelli sposi debbiano prepararsi, et disporsi, acciò i voti, le preghiere, et le supplicationi materne della santa Chiesa, le quali per se stesse sono sempre efficaci nel cospetto di Dio, non riescano vane per colpa loro.

Il medesimo Concilio di Trento ha eshortato li sposi che dopo haver contratto il matrimonio per parole affirmative, et di tempo presente, con le altre circostanze debite, non habitino insieme in una istessa casa, prima che habbino ricevuta la benedittione sacerdotale, della quale parliamo. Et tutto questo à fine di ovviare quanto si può, che non si proceda in cosa alcuna pertinente al matrimonio, secondo l’impeto della carne, ma secondo la regula della ragione, et de lo spirito, et finalmente l’istesso Concilio, dechiarando i tempi ne i quali è permesso di celebrare nozze solennemente non ha lasciato à dietro di ricordare, et ordinare à i Vescovi, che procurino che le feste, et letitie nuttiali si faccino con quella modestia et honestà che conviene tra christiani, concludendo tutto il ragionamento fatto lungamente circa la materia del matrimonio, con queste ultime brevi, et gravissime [p. 16v modifica]parole, degnissime che restino perpetuamente scolpite ne i cuori, et nella memoria de i maritati mentre vivono, come parole dettate da lo Spirito santo, et son queste: Sancta enim res est matrimonium, et sancte tractandum, cioè il matrimonio è cosa santa, et perciò santamente si hà da trattare.