Sentenza Tribunale penale di Perugia - Vicenda Federconsorzi/7
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- Nel maggio del 1992 i commissari si trovarono ad approvare il bilancio relativo all’esercizio precedente.
Poiché risultava la perdita del capitale, essi si posero in concreto il problema se convocare o meno l’assemblea competente a disporre la messa in liquidazione della società.
Da un lato vi era chi, come il Locatelli, in base alla giurisprudenza milanese, riteneva che si trattasse di un adempimento inutile, stante la pendenza della procedura di concordato preventivo, avente funzione liquidatoria ; dall’altro vi era chi come il prof. Gambino, sapendo di precedenti di segno opposto del Tribunale di Roma, riteneva opportuno procedere alla formale messa in liquidazione .
Alla fine i tre commissari, pur manifestando il convincimento della non necessità della convocazione dell’assemblea, preferirono cautelarsi formulando un’istanza diretta al Presidente Greco, nella quale essi chiedevano comunque un parere al Giudice, instando in subordine per l’autorizzazione alla messa in liquidazione .
Detta istanza, che reca la data del 27-5-1992, fu presentata contestualmente all’approvazione del bilancio.
Essa fu altresì seguita da una lettera al Ministro di pari data, con la quale i tre commissari segnalavano di aver richiesto al Tribunale conferma della non necessità della messa in liquidazione e contestualmente rimettevano il mandato, asserendo che il loro compito si era ormai esaurito .