Sentenza Tribunale penale di Perugia - Vicenda Federconsorzi/23

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DALLA SENTENZA DI OMOLOGA ALL’ATTO QUADRO: ANALISI DELLE FASI

- Orbene, ricostruita la consistenza dell’attivo di cui disponeva la procedura di concordato, si tratta di verificare se l’esito della liquidazione fu quello che su tali basi ci si sarebbe potuti legittimamente attendere.

A tal fine si devono focalizzare le fasi cruciali che condussero alla cessione dei beni a SGR e valutare in relazione ad esse quale fu il comportamento dei vari protagonisti.

In primo luogo va segnalato che all’adunanza dei creditori del 29-1-1992 il voto fu favorevole al concordato.

Al votò partecipò anche Agrifactoring, che si trovava parimenti in concordato preventivo e che era stata peraltro autorizzata al voto dal dott. Brescia anziché dal dott. Greco, giudice delegato anche in quella procedura, ciò al fine di evitare possibili conflitti di interesse.

La partecipazione di Agrifactoring era di notevole importanza, poiché si trattava del maggiore creditore di Federconsorzi, ed era altresì essenziale che il suo voto fosse favorevole.

D’altro canto tale società denunciò in quella fase un credito di natura chirografaria, salvo che per una minima quota, qualificata come privilegiata.

La manifestazione del voto implicava comunque la rinuncia a qualsivoglia privilegio eventualmente afferente alla parte di credito utilizzata per il voto (cfr. art. 177 L.F.).

E’ dunque a dir poco singolare che in epoca di gran lunga successiva, cioè nel 1996, Agrifactoring, in persona del proprio liquidatore giudiziale, cioè, per pura coincidenza, quello stesso prof. Floriano D’Alessandro che era stato indicato dal dott. Greco al commissario Piovano per la formulazione del parere sulla necessità o meno della convocazione dell’assemblea a seguito della perdita del capitale, avesse promosso un’azione giudiziaria volta al riconoscimento della natura privilegiata dell’intero suo credito, sostenendo che a tutto concedere la manifestazione del voto in assemblea sarebbe dovuta considerarsi frutto di errore.

In realtà col passare del tempo le difficoltà insorte nella liquidazione di Federconsorzi in conseguenza delle contestazioni sollevate dall’Avv. Lettera e dell’apertura di un procedimento penale ben avrebbero potuto far sorgere dubbi sull’effettivo buon fine delle prospettive di realizzo: non è da escludersi dunque che questa ed altre cause intentate da Agrifactoring avessero in qualche modo la funzione di congelare la liquidazione in attesa degli eventi, nel tentativo di trovare un nuovo equilibrio sul versante di Agrifactoring, ove riconosciuta titolare di un ingente credito privilegiato.

Ma ciò costituisce pura teoria, poiché con una lucida sentenza il Tribunale di Roma avrebbe poi respinto in data 14-10-1998 la pretesa di Agrifactoring, rilevando che il credito non sarebbe potuto considerarsi privilegiato e che comunque con la manifestazione del voto, non dovuta ad errore, il privilegio sarebbe venuto meno.

Sta di fatto che il voto dell’adunanza dei creditori costituì il presupposto per passare alla fase dell’omologa, a seguito della quale la procedura avrebbe potuto raggiungere il suo fisiologico sbocco, acquisendo nel contempo stabilità.

Certo è che l’apertura di procedure diverse non rientrava tra i programmi del Presidente Greco, il quale già aveva aiutato i commissari governativi nella fase della presentazione del ricorso e nell’avvio della procedura e che al dibattimento è arrivato a sostenere che qualora il Ministro avesse scelto in itinere la strada della liquidazione coatta amministrativa il relativo provvedimento sarebbe stato impugnato dinanzi al giudice amministrativo, evidente testimonianza di un peculiare interesse alla pur gravosa procedura. Nell’ottica dell’inquadramento del rapporto tra i protagonisti, va segnalato che proprio all’inizio del 1992, mentre permanevano serie difficoltà di gestione e pendevano plurime richieste dei commissari governativi volte ad ottenere l’autorizzazione alla vendita di cespiti importanti, si sviluppò la fase cruciale di elaborazione del c.d. piano Capaldo.

Di esso si fa cenno in documenti risalenti ad epoca ben anteriore alla sua formale presentazione.

Infatti già nel febbraio i commissari governativi fanno riferimento ad un’ipotesi Capaldo , sottolineando in proposito la necessità di un intervento all’eventuale assemblea straordinaria. Considerato che l’Avv. Casella solo successivamente avrebbe inviato ai propri committenti la prima bozza di un possibile piano , deve ritenersi che l’interessamento del Capaldo fosse un fatto assodato, immanente alla procedura, a prescindere dalla strategia che sarebbe stata in concreto adottata.

Inoltre nel marzo i commissari, mentre da un lato scrivono ufficialmente nel libro delle proprie riunioni di aver autorizzato Locatelli ad interloquire col Capaldo , dall’altro annotano che il Presidente Greco avrebbe ritardato l’omologa fino ad ottobre, per attendere la cordata, il che, a loro giudizio, avrebbe imposto di accelerare le vendite.

Ciò significa che il Greco era interessato non solo all’omologa, ma più specificamente ad un particolare esito della procedura, implicante l’attribuzione del patrimonio ad una cordata in corso di formazione, guidata e organizzata dal prof. Capaldo, il che val quanto dire che dei tre protagonisti indicati in precedenza, ne restavano a questo punto sulla scena solo due.