Sentenza Tribunale penale di Perugia - Vicenda Federconsorzi/10

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../11 IncludiIntestazione 27 marzo 2010 75% diritto

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- Si giunse al 5 ottobre 1992, quando fu finalmente depositata la sentenza redatta dal Presidente Greco, con la quale veniva sancita l’omologazione del concordato preventivo. La sentenza , nel ripercorrere la storia di Federconsorzi e nell’individuare le cause del dissesto, ampiamente mutuava alcuni contenuti della relazione particolareggiata del commissario giudiziale.

Per il resto essa si soffermava sui presupposti formali e sostanziali per l’omologa, fra l’altro segnalando che la condotta tenuta dai commissari governativi era stata tale da creare una netta soluzione di continuità con il passato, così che ben sarebbe potuto sotto tale profilo riconoscersi il requisito della meritevolezza. Si rilevava inoltre che, stante il valore del patrimonio, ammontante secondo le valutazioni del commissario giudiziale a 3.939 miliardi di lire, sarebbe potuto agevolmente prevedersi il pagamento di tutti i crediti privilegiati e, in misura di gran lunga superiore al minimo del 40%, quello dei crediti chirografari , conteggiando altresì oneri in prededuzione pari a 374 miliardi (in luogo dei 403 previsti dal commissario giudiziale, che aveva stimato in 53 miliardi, anziché 24, le spese di procedura in senso stretto). Relativamente alle modalità della liquidazione, si faceva menzione dell’offerta di acquisto in massa dei beni, proveniente dal gruppo rappresentato dall’Avv. Casella, che veniva però reputata una lettera di intenti, non immediatamente valutabile.

Ciò nondimeno si sottolineava che nulla ostava in linea di principio alla vendita in massa e che dunque era opportuno non pregiudicare nessuna delle possibili soluzioni, preferendosi rinviare la scelta definitiva.

Per intanto veniva conferito l’incarico di liquidatore alla stessa Federconsorzi, in persona del proprio legale rappresentante, cioè dello stesso commissario governativo.

Si prospettava peraltro come utile la predisposizione di un piano di vendite frazionate, per l’eventualità che alla fine fosse risultato necessario accedere a tale soluzione.