Per Cannatà Girolamo/VI. Quistione attuale
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VI. Quistione attuale
Come si rileva dalla semplice lettura delle retro riportate sentenze — è tutta una sequela di errori in cui cade volontariamente il Tribunale di Palmi.
L’attuale quistione non è quella di vedere se Cannatà può costituirsi parte civile — non è di vedere se l’azione penale è prescritta: nè se vi sono le prove contro gl’imputati nè se il fatto costituisce reato. Le sentenze del Tribunale di Palmi e quella della Corte d'Appello di Catanzaro sono oramai nel nulla — ed hanno vigore solamente quella della Cassazione e quella della Corte d’Appello di Napoli.
Questa rinviò al Tribunale di Palmi la cognizione del giudizio in merito a carico di Polimeni e Caracciolo. Può il Tribunale rifiutarsi di obbedire a questa sentenza del Magistrato superiore? Può dire che la sentenza della Corte di Appello di Napoli è preparatoria, mentre invece, benchè preparatoria, essa è esecutiva?
Questa, crediamo, è la questione che per la prima volta si presenta all’esame, perchè mai finora si era verificato il caso di un diniego a giudicare, che potrebbe essere denegata giustizia, di fronte alle sentenze delle Autorità Giudiziarie Superiori.
Il Cannatà, che oltre il danno ha le beffe, soffrendo tanti danni materiali e morali per questo non volere giudicare da parte del Tribunale, non può avere dubbio che, mercè la sentenza della Corte, sì porterà ora definitivamente un termine alle sue sofferenze.
Cannatà non chiede che si condannino Polimeni e Caracciolo se non quando vi sono le prove — e queste vi sono una volta che essi sono rei confessi. Cannatà chiede a Voi — sapere se è possibile che in Italia restino impuniti dei rei confessi, sol perchè il magistrato, avendo commesso un primo errore, persevera in esso e malgrado la delega dell’autorità superiore, ripete lo errore, rifiutandosi di giudicare gl’imputati.
La quistione è tale che pare ai sottoscritti non meriti neppure l’onore della discussione, salvo a dare, occorrendo alla presenza della Corte, ulteriori chiarimenti.
Perciò i sottoscritti, difensori del Sig. Cannatà Girolamo fu Giovanni, parte civile, si limitano alla seguente