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VI. Quistione attuale
Come si rileva dalla semplice lettura delle retro riportate sentenze — è tutta una sequela di errori in cui cade volontariamente il Tribunale di Palmi.
L’attuale quistione non è quella di vedere se Cannatà può costituirsi parte civile — non è di vedere se l’azione penale è prescritta: nè se vi sono le prove contro gl’imputati nè se il fatto costituisce reato. Le sentenze del Tribunale di Palmi e quella della Corte d'Appello di Catanzaro sono oramai nel nulla — ed hanno vigore solamente quella della Cassazione e quella della Corte d’Appello di Napoli.
Questa rinviò al Tribunale di Palmi la cognizione del giudizio in merito a carico di Polimeni e Caracciolo. Può il Tribunale rifiutarsi di obbedire a questa sentenza del Magistrato superiore? Può dire che la sentenza della Corte di Appello di Napoli è preparatoria, mentre invece, benchè preparatoria, essa è esecutiva?
Questa, crediamo, è la questione che per la prima volta si presenta all’esame, perchè mai finora si era verificato il caso di un diniego a giudicare, che potrebbe essere denegata giustizia, di fronte alle sentenze delle Autorità Giudiziarie Superiori.