[p. 394 modifica] lettura del codice penale che si facesse dalla scena. Il loro scopo si è d’ispirare odio verso il delitto. Questo è ciò che le leggi non possono. Laddove l’ispirar timore è proprio uffizio di esse, ed esse sole il possono, o certo piú e meglio d’ogni altra cosa; eccetto forse l’esempio vivo de’ gastighi, cioè l’effettiva esecuzione delle leggi penali. Ora la punizione del delitto non ispira odio. Anzi lo scema, perché sottentra e con lui si mescola la compassione. Anzi lo distrugge, perché la vendetta spegne tutti gli odi. Anzi produce un effetto a lui contrario, perché la compassione è contraria all’odio, e spesso avviene che nel veder punito il delitto, questa superi ogni altro sentimento, e gli spenga e resti sola; e spesso la pena, benché giusta ed equa, par piú grave del delitto; e spessissimo è odiosa, parte per la pietà, parte perché alcuni per viltà d’animo e poca stima di se stessi, altri per cognizioni dell’uomo, si sentono, piú o meno prossimamente o lontanamente, capaci di peccare; e niuno ama di esser punito, anzi tutti abborrono il gastigo in se stessi. Il dramma