Pensieri di varia filosofia e di bella letteratura/2252
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in qualsivoglia lingua ec. quelle altre parole e idee, che ho notate in vari luoghi come poetiche per se e per l’infinità che essenzialmente contengono) (13 dicembre 1821). Vedi p. 2451.
* Che il privato verso il privato straniero, e massimamente nemico, sia tenuto né piú né meno a quei medesimi doveri sociali, morali, di commercio ec. a’ quali è tenuto verso il compatriota o concittadino e verso quelli che sono sottoposti ad una legislazione comune con lui; che esista insomma una legge, un corpo di diritto universale che abbracci tutte le nazioni ed obblighi l’individuo né piú né meno verso lo straniero che verso il nazionale; questa è un’opinione che non ha mai esistito prima del cristianesimo, ignota ai filosofi antichi i piú filantropi, ignota non solo, ma evidentemente e positivamente esclusa da tutti gli antichi legislatori i piú severi e pii e religiosi, da tutti i piú puri moralisti (come Platone), da tutte le piú sante religioni e legislazioni,