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tale relazione al più tardi sei mesi dopo la fine dell’esercizio cui il conto si riferisce e lo inoltra alla Commissione dei Presidenti.
L’Alta Autorità comunica tale relazione all’Assemblea contemporaneamente alla relazione prevista dall’articolo 17.
Articolo 79
Il presente Trattato è applicabile ai territori europei delle Alte Parti Contraenti. Si applica ugualmente ai territori europei di cui uno Stato firmatario assuma i rapporti con l’estero; per quanto riguarda la Sarre, è allegato al presente Trattato uno scambio di lettere fra il Governo della Repubblica Federale tedesca e il Governo della Repubblica francese.
Ciascuna Alta Parte Contraente si impegna ad estendere agli altri Stati membri le disposizioni preferenziali di cui essa beneficia, per il carbone e l’acciaio, nei territori non europei sottoposti alla sua giurisdizione.
Articolo 80
Sono considerate imprese, ai sensi del presente Trattato, quelle che esercitano un’attività produttiva nel campo del carbone e dell’acciaio nell’interno dei territori previsti dall’articolo 79, primo comma e, inoltre, per quanto riguarda gli articoli 65 e 66, nonchè le informazioni richieste per la loro applicazione e i ricorsi basati su di essi, le imprese o gli organismi che esercitano abitualmente un’attività di distribuzione diversa dalla vendita ai consumatori o all’artigianato.
Articolo 81
Le espressioni «carbone» e «acciaio» sono definite all’allegato 1 unito al presente Trattato.
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