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Articolo 17
Ogni anno, almeno un mese prima dell’apertura della sessione dell’Assemblea, l’Alta Autorità pubblica un rapporto generale sull’attività della Comunità e sulle sue spese di amministrazione.
Articolo 18
Presso l’Alta Autorità è istituito un Comitato Consultivo. Esso è composto di almeno trenta e al massimo cinquantuno membri e comprende, in numero uguale, produttori, lavoratori, consumatori e commercianti.
I membri del Comitato Consultivo sono nominati dal Consiglio.
Per quanto riguarda i produttori e i lavoratori, il Consiglio designa le organizzazioni rappresentative, fra le quali ripartisce i seggi da distribuire. Ogni organizzazione è chiamata a redigere una lista comprendente un numero doppio di quello dei seggi che le sono attribuiti. La nomina è fatta in base a tale lista.
I membri del Comitato Consultivo sono nominati a titolo personale e per due anni. Essi non sono legati da alcun mandato o istruzione delle organizzazioni che li hanno designati.
II Comitato Consultivo designa fra i suoi membri il proprio presidente e il proprio ufficio di presidenza per la durata di un anno. Il Comitato emana il proprio regolamento interno.
Le indennità attribuite ai membri del Comitato Consultivo sono fissate dal Consiglio su proposta dell’Alta Autorità.
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