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ticolare una posizione artificiosamente privilegiata e implicante un vantaggio sostanziale nell’accesso agli approvvigionamenti o ai mercati.
In questo apprezzamento, e in conformità al principio di non discriminazione enunciato nell’art. 4, comma b, l’Alta Autorità tiene conto dell’importanza delle imprese di medesima natura esistenti nella Comunità, nella misura che essa ritiene giustificata per evitare o correggere gli svantaggi risultanti da una disuguaglianza delle condizioni di concorrenza.
L’Alta Autorità può subordinare l’autorizzazione a qualsiasi condizione che essa ritenga appropriata ai fini del presente paragrafo.
Prima di pronunciarsi su una operazione riguardante imprese di cui una almeno non rientri in quanto previsto dall’art. 80, l’Alta Autorità raccoglie le osservazioni del Governo interessato.
3. L’Alta Autorità esonera dall’obbligo di autorizzazione preventiva le categorie di operazioni che ritiene, per l’importanza delle attività o delle imprese interessate, in funzione della natura della concentrazione realizzata, debbano essere considerate conformi alle condizioni richieste dal paragrafo 2. Il regolamento stabilito a tale scopo su parere conforme del Consiglio, fissa parimenti le condizioni cui tale esenzione è sottoposta.
4. Senza pregiudizio dell’applicazione dell’art. 47 nei riguardi delle imprese oggetto della sua giurisdizione, l’Alta Autorità può, sia con un regolamento stabilito dopo consultazione del Consiglio che definisce la natura delle operazioni che devono essere ad essa comunicate, sia su richiesta speciale rivolta agli interessati nell’ambito di tale regolamento, ottenere dalle persone fisiche o giuridiche che hanno acquisito o raggruppato, o che devono acquisire
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