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b) assicurare a tutti gli utilizzatori del mercato comune che si trovino in pari condizioni, un eguale accesso alle fonti di produzione;

c) vigilare che i prezzi si stabiliscano al livello più basso possibile in modo però che non comportino alcun aumento correlativo dei prezzi praticati dalle stesse imprese in altre transazioni nè dell’insieme dei prezzi in un diverso momento, pur consentendo gli ammortamenti necessari e assicurando normali possibilità di rimunerazione ai capitali impegnati;

d) vigilare sul mantenimento di condizioni che inducano le imprese a sviluppare e migliorare il loro potenziale produttivo ed a promuovere una politica di sfruttamento razionale delle risorse naturali evitandone l’inconsiderato esaurimento;

e) promuovere, in ciascuna delle industrie che rientrano nella sua competenza, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera, consentendone la parificazione verso l’alto;

f) promuovere lo sviluppo degli scambi internazionali e vigilare sul rispetto di giusti limiti nei prezzi praticati sui mercati esteri;

g) promuovere la regolare espansione e l’ammodernamento della produzione nonchè il miglioramento della qualità, in condizioni che evitino nei confronti delle industrie concorrenti qualsiasi protezione che non sia giustificata da azioni illegittime compiute dalle stesse o in loro favore.

Articolo 4

Nell’interno della Comunità sono ritenuti incompatibili con il mercato comune del carbone e dell’acciaio e, in conseguenza, sono aboliti e vietati nei modi previsti dal presente Trattato:

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