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a lunga scadenza e l’espansione delle capacità di produzione;
4° partecipare, su richiesta dei Governi interessati, allo studio delle possibilità di reimpiego, nelle industrie esistenti o con la creazione di nuove attività, della mano d’opera resa disponibile dalla evoluzione del mercato o dalle trasformazioni tecniche;
5° riunire le informazioni occorrenti per la valutazione delle possibilità di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro della mano d’opera nelle industrie di sua competenza nonché dei rischi che minacciano tali condizioni di vita.
Essa rende pubblici gli obiettivi generali e i programmi, dopo averli sottoposti al Comitato Consultivo.
Essa può rendere pubblici gli studi e le informazioni sopra riferiti.
Articolo 47
L’Alta Autorità può raccogliere le informazioni necessarie, per l’adempimento dei suoi compiti. Essa può far compiere le verifiche necessarie.
L’Alta Autorità è tenuta a non divulgare le informazioni che, per la loro natura, sono tutelate dal segreto professionale, e in particolare le informazioni relative ad imprese e che concernano le loro relazioni commerciali o gli elementi dei costi. Con tale limitazione deve pubblicare i dati che possono riuscire utili ai Governi o a ogni altro interessato.
L’Alta Autorità può applicare, nei confronti delle imprese che avessero a sottrarsi agli obblighi loro risultanti
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