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Articolo 61
Sulla base degli studi compiuti in collegamento con le imprese e le associazioni di imprese, in conformità alle disposizioni dell’articolo 46, comma 1, e dell’articolo 48, comma 3, e previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio, tanto sulla opportunità di tali misure quanto sul livello dei prezzi che esse determinano, l’Alta Autorità può fissare, per uno o più prodotti sottoposti alla sua giurisdizione:
a) prezzi massimi all’interno del mercato comune, se ritiene che tale decisione sia necessaria per raggiungere gli obiettivi indicati dall’articolo 3, specie nel comma c;
b) prezzi minimi all’interno del mercato comune, se ritiene esistente o imminente una crisi manifesta e la necessità di tale decisione per raggiungere gli obiettivi indicati dall’articolo 3;
c) previa consultazione delle associazioni delle imprese interessate o delle imprese stesse, e secondo modalità adattate alla natura dei mercati esterni, prezzi minimi o massimi all’esportazione, se tale azione sia efficacemente controllabile ed appaia necessaria, sia in considerazione dei pericoli derivanti alle imprese dalla situazione del mercato che per far prevalere nei rapporti economici internazionali l’obiettivo indicato dall’articolo 3, comma f, e senza pregiudizio, nel caso di fissazione di prezzi minimi, della applicazione delle disposizioni previste dall’articolo 60, paragrafo 2, ultimo comma.
Nel fissare i prezzi, l’Alta Autorità deve tener conto della necessità di assicurare la possibilità di concorrenza sia per le industrie del carbone e dell’acciaio che per le industrie utilizzatrici, secondo i principi indicati dall’articolo 3, comma c.
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