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Articolo 1

Mediante il presente Trattato le Alte Parti Contraenti istituiscono fra loro una Comunità’ Europea del Carbone e dell’Acciaio, basata su un mercato comune, su finalità comuni e su organi comuni.

Articolo 2

La Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio ha la funzione di contribuire, in armonia con l’economia generale degli Stati Membri e mediante la istituzione di un mercato comune nelle condizioni stabilite dall’Articolo 4, all’espansione economica, all’incremento dell’occupazione ed all’elevazione del livello di vita negli Stati membri.

La Comunità deve creare progressivamente condizioni che assicurino di per se stesse la più razionale ripartizione della produzione tendendo al più elevato livello di produttività, pur salvaguardando la continuità dell’occupazione ed evitando di provocare, nelle economie degli Stati membri, turbamenti fondamentali e persistenti.

Articolo 3

Nel quadro delle loro rispettive attribuzioni e nell’interesse comune gli organi della Comunità devono:

a) provvedere al regolare approvvigionamento del mercato comune, tenendo conto dei bisogni dei Paesi terzi;


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