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da decisioni prese in applicazione delle disposizioni del presente articolo o che avessero a fornire scientemente false informazioni, ammende, il cui ammontare massimo sarà dell’1 % del volume annuo degli affari, e penalità di mora, nella misura massima del 5 % del volume degli affari medio giornaliero, per ogni giorno di ritardo.
Qualsiasi violazione del segreto professionale da parte dell’Alta Autorità, che abbia causato danno a una impresa, potrà essere oggetto di un’azione di in Corte, nei modi previsti dall’articolo 40.
Articolo 48
Il diritto delle imprese di costituire associazioni non è menomato dal presente Trattato. L’adesione a tali associazioni deve essere libera. Esse possono esercitare qualsiasi attività che non sia contraria alle disposizioni del presente Trattato o alle decisioni o raccomandazioni dell’Alta Autorità.
Ove il presente Trattato prescriva la consultazione del Comitato Consultivo, ogni associazione ha il diritto di sottoporre all’Alta Autorità, entro il termine da questa fissato, le osservazioni dei propri membri sull’azione considerata.
Per ottenere le informazioni che le sono necessarie, o per facilitare l’esecuzione dei compiti che le sono affidati, l’Alta Autorità ricorre normalmente alle associazioni dei produttori, a condizione che esse assicurino ai rappresentanti qualificati dei lavoratori e dei consumatori una partecipazione ai loro organi direttivi o a comitati consultivi presso di esse istituiti, ovvero che tali associazioni diano
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