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3. L’Alta Autorità può regolare le modalità dei prestiti o delle garanzie in vista della costituzione di un fondo di riserva destinato esclusivamente a ridurre l’ammontare eventuale dei prelievi previsti dall’articolo 50, paragrafo 1, comma 3, senza che le somme così accumulate possano essere utilizzate, sotto qualsiasi forma, per prestiti alle imprese.
4. L’Alta Autorità non esercita essa stessa le attività di carattere bancario relative ai propri compiti finanziari.
Articolo 52
Gli Stati membri prendono ogni disposizione atta ad assicurare, all’interno dei territori di cui al comma 1 dell’articolo 79, e nel quadro dello modalità adottate per i pagamenti commerciali, il trasferimento dei fondi provenienti dai prelievi, dalle sanzioni pecunarie, dalle penalità di mora e dal fondo di riserva, nella misura occorrente al loro utilizzo per gli scopi cui sono destinati dal presente Trattato.
Le modalità di trasferimento, tanto fra gli Stati membri che a destinazione di Paesi terzi, che risultino da altre operazioni finanziarie effettuate dall’Alta Autorità o sotto sua garanzia, saranno oggetto di accordi fra l’Alta Autorita e gli Stati membri interessati o le organizzazioni competenti senza che alcuno Stato membro che applichi una regolamentazione dei cambi sia tenuto ad assicurare i trasferimenti per i quali non ha preso espliciti impegni.
Articolo 53
Senza pregiudizio delle disposizioni dell’articolo 59 e del capitolo quinto del titolo terzo, l’Alta Autorità può:
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