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CAPITOLO II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Articolo 49
L’Alta Autorità ha la facoltà di procurarsi i fondi occorrenti per l’adempimento dei suoi compiti:
— stabilendo prelievi sulla produzione del carbone e dell’acciaio;
— contraendo prestiti.
Essa può ricevere a titolo gratuito.
Articolo 50
1. I prelievi sono destinati a coprire:
— le spese amministrative previste dall’articolo 78;
— gli aiuti a fondo perduto previsti dall’articolo 56, relativi al riadattamento;
— la parte del servizio dei prestiti dell’Alta Autorità, per quanto concerne le facilitazioni di finanziamento previste dagli articoli 54 e 56, eventualmente non coperta dal servizio dei prestiti stessi dopo aver fatto ricorso al fondo di riserva, come pure le eventuali conseguenze della garanzia da essa accordata ai prestiti contratti direttamente dalle imprese;
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