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2. L’Alta Autorità, sulla base degli studi fatti in collegamento con le imprese e le associazioni di imprese, stabilisce le quote su una base equa, tenuto conto dei principi definiti dagli articoli 2, 3, 4. Essa può, fra l’altro, regolare il ritmo di attività delle aziende mediante adeguati prelievi sui quantitativi che superano un dato livello stabilito con decisione generale.
Le somme così ricavate sono destinate a sostenere le imprese il cui ritmo di produzione sia sceso al disotto del livello stabilito, specie per assicurare per quanto possibile il mantenimento della occupazione in dette imprese.
3. Il regime delle quote termina su proposta diretta al Consiglio dall’Alta Autorità, previa consultazione del Comitato Consultivo, o dal Governo di uno degli Stati membri, salvo decisione contraria del Consiglio presa all’unanimità, se la proposta proviene dall’Alta Autorità, o a maggioranza semplice se la proposta proviene da un Governo. La fine del regime delle quote è resa pubblica a cura dell’Alta Autorità.
4. L’Alta Autorità può applicare, nei confronti delle imprese che violino le decisioni da essa adottato in applicazione del presente articolo, ammende pari, al massimo, al valore delle produzioni irregolarmente effettuate.
Articolo 59
1. L’Alta Autorità, se constata, previa consultazione del Comitato Consultivo, che la Comunità si trova di fronte ad una grave penuria di alcuni o di tutti i prodotti sottoposti alla sua giurisdizione, e che i mezzi di azione previsti dall’articolo 57 non consentono di farvi fronte, deve investire il Consiglio di tale situazione e, salvo decisione contraria di quest’ultimo deliberante all’unanimità, proporgli le misure necessarie.
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