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c) destinandovi, previo conforme parere del Consiglio, fondi provenienti dai prelievi previsti dall’articolo 50, senza che possano, però, essere superati i limiti stabiliti dal paragrafo 2 di detto articolo.
I risultati delle ricerche finanziate nei modi indicati su b e c, sono posti, entro la Comunità, a disposizione di tutti gli interessati.
3. L’Alta Autorità emette tutti i pareri utili alla diffusione dei miglioramenti tecnici, specie per quanto concerne gli scambi di brevetti ed il rilascio di licenze di sfruttamento.
Articolo 56
Se nel quadro degli obiettivi generali dell’Alta Autorità l’introduzione di processi tecnici o di nuovi impianti ha per conseguenza una riduzione di importanza eccezionale del fabbisogno di mano d’opera dell’industria del carbone o dell’acciaio, che determini in una o più regioni particolari difficoltà nel reimpiego della mano d’opera resa disponibile, l’Alta Autorità, su richiesta dei Governi interessati:
a) richiede il parere del Comitato Consultivo;
b) può facilitare, nei modi previsti dall’articolo 54, sia per le industrie che rientrano nella sua giurisdizione, sia, su conforme parere del Consiglio, per qualsiasi altra industria, il finanziamento di programmi, da essa approvati, di creazione di nuove attività economicamente sane e in grado di assicurare il reimpiego produttivo della mano d’opera resasi disponibile;
c) concede un aiuto a fondo perduto per contribuire:
— al versamento di indennità che permettano alla mano d’opera di attendere di essere reimpiegata;
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