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Articolo 76

La Comunità gode, sui territori degli Stati membri, delle immunità e dei privilegi necessari per adempiere ai suoi compiti, nei modi stabiliti da un Protocollo annesso.

Articolo 77

La sede degli organi della Comunità sarà fissata, di comune accordo, dai Governi degli Stati membri.

Articolo 78

1. L’esercizio finanziario della Comunità decorre dal 1° luglio al 30 giugno.

2. Le spese amministrative della Comunità sono costituite dalle spese dell’Alta Autorità, comprese quelle per il funzionamento del Comitato Consultivo, nonchè da quelle della Corte, del segretariato dell’Assemblea e del segretariato del Consiglio.

3. Ciascun organo della Comunità redige un bilancio preventivo delle proprie spese amministrative, raccolte in articoli e capitoli.

Tuttavia, il numero dei funzionari, le tabelle delle retribuzioni delle indennità e delle pensioni, per quanto non sia stato stabilito da un’altra disposizione del Trattato o di un regolamento di esecuzione, come pure le spese straordinarie, sono preventivamente determinati da una Commissione formata dal Presidente della Corte, dal Presidente del-


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