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previsti dall’articolo 61, comma b) senza che, in deroga a detto articolo, sia richiesta a tale effetto l’esistenza o l’imminenza di una crisi manifesta;

c) stabilire, previa consultazione del Comitato Consultivo e su parere conforme del Consiglio, un regime di quote di produzione, che non potrà però intaccare la produzione destinata all’esportazione;

d) autorizzare, previa consultazione del Comitato Consultivo e su parere conforme del Consiglio, uno Stato membro ad applicare le misure previste dal paragrafo 15, comma 6, nei modi stabiliti da detto comma.

2. Per l’applicazione delle disposizioni anzidette l’Alta Autorità, nel corso del periodo preparatorio definito al paragrafo 1 della presente Convenzione, e in consultazione con le Associazioni dei produttori, col Comitato Consultivo e col Consiglio, dovrà stabilire i criteri tecnici di applicazione delle misure di salvaguardia sopra citate.

3. Se, durante una parte del periodo transitorio, non si sono potuti attuare l’adattamento o le necessarie trasformazioni delle condizioni di produzione, sia per stato di penuria, sia per insufficienza delle risorse finanzarie che le imprese abbiano potuto ricavare dal loro funzionamento o che abbiano potuto esser messe a loro disposizione, sia per circostanze eccezionali e attualmente imprevedibili, le disposizioni del presente paragrafo, al termine del periodo transitorio, dopo parere del Comitato Consultivo e su parere conforme del Consiglio, potranno essere applicate, per un periodo di tempo complementare uguale, al massimo, al tempo durante il quale si sia manifestata la situazione sopra citata, e comunque per non più di due anni.

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