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CAPITOLO I

NEGOZIATI CON I PAESI TERZI


§ 14.

A partire dall’entrata in funzione dell’Alta Autorità, gli Stati membri inizieranno trattative con i Governi dei Paesi terzi, e in particolare col Governo britannico, sul complesso delle relazioni economiche e commerciali concernenti il carbone e l’acciaio fra la Comunità e tali Paesi. In tali negoziati, l’Alta Autorità, agendo in base a istruzioni deliberate dal Consiglio all’unanimità, sarà mandataria comune dei Governi degli Stati membri. Rappresentanti degli Stati membri potranno assistere a detti negoziati.

§ 15.

Allo scopo di lasciare agli Stati membri completa libertà di negoziare concessioni da parte dei Paesi terzi, in particolare come contropartita di una riduzione dei dazi sull’acciaio in ordine ad una armonizzazione con le tariffe meno protettive praticate nella Comunità, gli Stati membri convengono, a datare dall’attuazione del mercato comune per l’acciaio, le seguenti disposizioni:

Nel quadro dei contingenti tariffari, i Paesi del Benelux conservano alle importazioni provenienti dai Paesi terzi e destinate al proprio mercato, il beneficio dei dazi che essi applicano al momento dell’entrata in vigore del Trattato.


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