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Le Alte Parti Contraenti:

Desiderando formulare la Convenzione relativa alle disposizioni transitorie prevista dall’articolo 85 del Trattato,

Hanno convenuto quanto segue:

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

§ 1.


1. Oggetto della presente Convenzione, formulata in esecuzione dell’articolo 85 del Trattato, è di predisporre le misure necessarie per l’instaurazione del mercato comune e per il progressivo adattamento delle produzioni alle nuove condizioni che sono loro stabilite, facilitando nello stesso tempo l’eliminazione degli squilibri risultanti dalle condizioni anteriori.

2. A tale scopo, l’attuazione del Trattato si effettua in due periodi, detti periodo preparatorio e periodo transitorio.

3. Il periodo preparatorio si estende dalla data di entrata in vigore del Trattato alla data di istituzione del mercato comune.

Nel corso di tale periodo:

a) l’insediamento di tutti gli organi della Comunità e l’organizzazione dei collegamenti fra essi, le imprese e le loro associazioni, le associazioni di lavoratori, di utilizzatori


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