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CAPITOLO III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER L’INDUSTRIA DELL’ACCIAIO
§ 29.
1. Durante il periodo transitorio è riconosciuto che possono essere necessarie alcune misure di salvaguardia particolare, per quanto concerne l’industria dell’acciaio, onde evitare che gli spostamenti di produzione derivanti dall’istituzione del mercato comune finiscano per mettere in difficoltà talune aziende che sarebbero in condizioni, dopo l’adattamento previsto dal paragrafo 1 della presente Convenzione, di sostenere la concorrenza o di spostare una mano d’opera più numerosa di quella che può beneficiare delle disposizioni del paragrafo 23. L’Alta Autorità, nella misura in cui riconoscerà che non possono essere applicate le disposizioni del Trattato, in particolare quelle degli articoli 57, 58, 59 e 60, paragrafo 2, comma b), è autorizzata, ricorrendo ai mezzi di azione definiti in appresso nell’ordine di preferenza che risulta dall’ordine nel quale essi sono enunciati, a:
a) limitare, previa consultazione del Comitato Consultivo e del Consiglio, in modo diretto o indiretto, l’aumento delle consegne da una delle regioni ad un’altra del mercato comune;
b) usare, previa consultazione del Comitato Consultivo e su parere conforme del Consiglio tanto sull’opportunità come sulle modalità di tali misure, i mezzi d’intervento
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