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CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI


RIADATTAMENTO

§ 23.

1. Nel caso in cui le conseguenze derivanti dalla attuazione del mercato comune ponessero alcune imprese o parte di esse nella necessità di cessare o di modificare la loro attività nel corso del periodo transitorio, definito dal paragrafo 1 della presente Convenzione, l’Alta Autorità, su domanda dei Governi interessati e nei modi stabiliti qui sotto, dovrà prestare la sua opera allo scopo di mettere la mano d’opera al riparo dagli oneri del riadattamento e di assicurarle un impiego produttivo, e potrà concedere, al alcune aziende, una sovvenzione non rimborsabile.

2. Su domanda dei Governi interessati e nelle condizioni previste dall’articolo 46, l’Alta Autorità parteciperà allo studio delle possibilità di reimpiego della mano d’opera resasi disponibile, nelle imprese esistenti o con la creazione di nuove attività.

3. Essa faciliterà, secondo le modalità previste dall’articolo 54, il finanziamento dei programmi, presentati dal Governo interessato, e da essa approvati, di trasformazione di aziende o di creazione, sia nelle industrie rientranti nella sua giurisdizione, sia, su parere conforme del Consiglio, in tutte le altre industrie, di nuove attività econo-


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