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Della conservatione, & accrescimento del Monte Fradeggio.


CAP. XXV.


E
T acciò siano conservati, & accresciuti gli Arbori, & i Frutti de Monte Fradeggio raggione del detto Comune, & Huomini d’Alzano à beneficio, & utile della Republica di detto Comune hanno statuito, che non sia persona alcuna di qualsivoglia sorte, & condizione del detto Comune, la quale habba ardire tagliare, strepare, & guastare alcun Arbore, ò Pianta di Castagna non inserta nel detto Monte sotto pena de soldi venti Imperiali per ogni Arbore, ò Pianta, & ancora sotto pena del doppio danno, & se haverà tagliato, ò guastato un ramo di una castagna inserta paghi soldi XXXX. Imperiali per ogni ramo, & il doppio danno, & se haverà tagliato, strepato, ò guastato alcun Arbore, ò Pianta di Castagna inserta paghi per la pena lir. 5. Imperiali, & di più il doppio danno, delle quali tutte pene la mità sia dell’Accusatore, & l’altra metà del detto Comune. Et il Padre, ò Capo di famiglia sia tenuto per i figlioli, famigli, servitori, & altre persone, che stanno sotto il loro governo, & potestà.


Contro coloro che daneggiano i Beni del Comune


CAP. XXVI.


I
N oltre non sia lecito à persona alcuna di qualsivoglia sorte, & conditione esser si sia del detto Comune tagliare, ne far tagliare alcuna Salice, ò Unicij, ò Albare sul fondo del detto Comune, & tanto sopra le Giarre, quanto altrove sotto pena de lir. 350. Imperiali per ogni volta, & per ogni persona, & di più del doppio danno da esser applicata per la metà all’Accusatore, & l’altra metà al detto Comune, & ogni Padre, & capo di famiglia sia tenuto per i figlioli, famegli, & servitori, ò altre persone, che vivono sotto il loro governo, & potestà senza alcuna escusatione.



Con-