Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XXIX

Cap. XXIX. - De non romper le strade

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De non romper le Strade.


CAP. XXVIIII.


I
N oltre, che non sia lecito à persona alcuna di qualsivoglia grado, & conditione, ne alcuno di detto Comune habbia ardire romper Strade ò via alcuna publica, ò maestra del detto luoco d’Alzano, ne i fossati delle dette strade, di modo, che dette Strade, Vie, o fossati fossero guaste sotto pena de sol. 10. per ogni uno, & per ogni volta, & se alcuno, vorrà fare, o far fare; [p. 26 modifica] ò condurre per la strada alcun condotto per condur acqua, ò immondezze sia il detto obligato coprir talmente il detto vaso, ò condutto, che le strade restino libere, monde, & sicure dalle acque, & immondezze sudette sotto pena a chi contrafarà de soldi dieci Imperiali, & acciò non mandino cattivi odori, la qual pena la metà del detto Comune sia, & l’altra dell’Accusatore, al qual sia creduto col suo giuramento. Et che non sia persona alcuna, che habbia ardire di giorno, ne di notte gettar sopra le Strade del detto loco d’Alzano acqua sporca, orina, ò altre immondezze sotto pena de sol. dieci Imperiali, da esser applicati come sopra, & sia creduto all’Accusatore col suo giuramento.