Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/XIX

Cap. XIX - Che i libri del Comune devono esser servati, & prestargli fede.

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Che i libri del Comune devono esser
servati, & prestargli fede.


CAP. XVIIII.


D
Evesi parimenti reponere, & serrar i libri del Comune in un Banco, che si possa chiavare da esser posto nel Palazzo di detto Comune, sopra il qual banco siano due chiavi, una delle quali stia presso il Nodaro di detto Comune; l’altra presso uno dei Consoli di detto Comune. La chiave poi del Palazzo la debba tenere uno de consiglieri da esser eletto per gli Huomini del detto Conseglio, acciò non si possino havere detti libri senza la presenza de detti trei, & perchè anco non si possa scrivere sopra i detti libri ne dal detto Nodaro, ne da altri se non in Conseglio sotto pena del falso; salvo che possino esser registrati gl’Instromenti sopra il libro dove si sogliono registrare, fuori del detto Conseglio.
A’ i quali libri del detto Comune si hà da prestare piena, & indubitata fede in giudicio, & fuori di giudicio contra gli Huomini, & vicini di detto Comune, & frà di loro senza altra prova, salvo però ad ogni uno di provar il contrario.