Ordini della magnifica comunità di Alzano di Sotto teritorio di Bergamo tradotti dal latino al volgare per me pre Giovanni Carara di Serina/VIII

Cap. VIII - De elleggere i Consoli.

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VII IX
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De elleggere i Consoli.


CAP. VIII.


S
’ haverà parimenti ogni anno nel principio dell’anno da eleggere duoi Consoli nelle due Squadre del detto Comune, & duoi altri Consoli nelle due altre Squadre, i quali habbino da durare per un’anno, per ogni bina de Consoli, & tanto di più quanto i loro Successori tardaranno ad andar al suo officio, elegendo trei Huomini esperti, & sufficienti in una de quelle Squadre nella quale, per quella volta s’haverà da elleggere il Consolo i quali trei eletti habbino poi esser balottati nel Conseglio del detto Comune dai Conseglieri delle altre trè Squadre, & quello il quale haverà più balotte delli altri doi, resti per quell’anno Consolo, & così de Squadra in Squadra, & de anno in anno sia osservato.
I quali Consoli siano tenuti, & obligati accettare l’officio del Consolo, & à loro, & à qual si voglia di loro, che rifiutaranno, o non vorranno accettare il detto officio gli sia pena un ducato d’oro da essergli tolto senza alcuna remissione, & applicato al detto Comune, & di più non possa havere, ne officio, ne beneficio nel detto Comune per duoi anni subito seguenti.
Et siano obligati i detti Consoli frà il termine, che gli sarà limitato per gli Huomini del detto Conseglio del detto Comune, o per la maggior parte di essi tuor in nota li nomi de tutti i debitori del detto Comune, che ad essi Consoli per gli Huomini del detto Conseglio gli saranno consegnati da scodere, o sia taglie poste, & che si poneranno nel detto Comune, quanto per causa dei dacj, & affitti, o di qual si voglia altre cause, & siano tenuti, & obligati i detti Consoli pagare, & satisfare i creditori, o quelle persone, le quali per gli Huomini del Conseglio del detto Comune à detti Consoli saranno specificatamente dissignati di pagare, & satisfare, & se detti Consoli non pagaranno al tempo debito siano obligati i detti Consoli, & tutti i suoi beni al detto Comune, & agli Huomini di esso per tutti i danni, spese, & interessi occorsi, & che occoreranno doppo passato il termine à detti Consoli consegnato per i detti Conseglieri di pagare, tanto se haveranno scosso dai debitori, quanto nò, mentre però à detti Consoli dalli detti Huomini del detto Conseglio gli siano siati consegnati tanti veri debitori del detto Comune, che ascendino alla somma de tanti denari, quanti ne fossero debitori di pagare, salvo sempre però, che se i debitori quantunque veri, & consegnati ad essi Consoli da scodere contradicessero per via di raggione, & tirassero in lungo il loro pagamento tal che i detti Consoli nel termine a loro consegnato non per sua [p. 11 modifica]negligenza, ma per le cavilationi dei debitori non potessero scodere detti crediti in quel caso i detti Consoli per quella somma, che per le dette cause non havessero potuto scodere in detto termine, non siano tenuti ad alcun danno, spesa, & interesse; ma siano perciò tenuti proseguire l’essequtione, o lite cominciata contra tali debitori sino alla prima sentenza diffinitiva, inclusivamente, & finalmente all’essequtione del credito, & siano obligati i detti Consoli (à spese però del Comune) farsi fare le debite cautioni da coloro, che haveranno sodisfatto de tutto quello, che haveranno pagato, altramente gli sia imputato ogni danno &c. Et liberamente possino con l’autorità del presente ordine, & contenuti in esso scodere, dimandare, & ricevere dai debitori delle taglie del detto Comune al computo di un dinaro per ogni soldo, ogni giorno, che differiranno doppo passato il termine consignatogli di pagare le dette taglie oltre il capitale. Et possano detti Consoli scodere, & conseguire da’ Incantatori dei Dacij del detto Comune, o Fittuali di esso, un soldo per ogni lira ogni giorno, che differiranno doppo passato il termine consignatoli, di fare il loro pagamento senza alcuna eccettione. Le quali pene scosse, & da esser scosse siino, & restino dei detti Consoli durando il loro Consolato acciò siino più attenti, & serventi nelle essequtioni de detti debiti, & acciò i detti debitori habbino occasione di pagare i loro debiti con ogni prestezza. Siano di più obligati, & astretti i detti Consoli à portare tutte le denuntie, Risse, & Maleficj, che si commetteranno in detto Comune durando il loro Consolato, tanto avanti l’Eccellentissimo Signor Giudice dei Maleficj, quanto al Spettabile Signor Vicario della detta Valle, o altrove, come la qualità del caso, o Maleficio ricercarà frà il termine prefisso per la forma dei Statuti della Magnifica Comunità di Bergamo, & della detta Valle, & se tralasciassero, o ricusassero di notificare dette Denuntie, o Maleficj, come di sopra siano obligati loro, & i suoi beni rilevar detto Comune da ogni danno, spesa, & interesse, Et siano tenuti produr tutte le altre accuse, & denuntiamenti, che occorrerà essergli imposte dagli Huomini del detto Conseglio dove sarà espediente, & necessario, & fare il primo comparimento sopra qualsivoglia lite, o contraversia mossa, o per moversi al detto Comune in qualsivoglia modo, mà se spenderanno qualche cosa in queste cose gli sia dal detto Comune satisfatto.
Et siano detti Consoli tenuti citare, o far chiamare personalmente, o all’habitatione tutti i Conseglieri del detto Comune, & gli Huomini di tutto l’Arengo tante volte quante bisognerà convocare detto Arengo, o Conseglio del detto Comune, & in particolare, quando l’Antiano, o uno dei Conseglieri lo comandarà, sotto pena à detti Consoli che ricusassero, o non lo volessero fare, o non chiamaranno il detto Arengo, o Conseglio de soldi dieci Imperiali per ogni volta da esser applicati al detto Comune.
Et se i Conseglieri personalmente saranno citati, & non veranno al [p. 12 modifica]Conseglio cadino subito nella pena de soldi doi Imperiali per ogni Consegliero, & per ogni volta, che ricusaranno di venirvi da esser applicati al detto Comune, & subito finito il Conseglio siano dette pene senza alcuna dilatione ne eccettione scosse dalli Consoli del detto luoco, salvo sempre il legitimo impedimento delli Conseglieri da esser dichiarato per gli Huomini del detto Conseglio, o per la maggior parte di essi. Et siano tenuti i detti Consoli esser presenti à tutti i Consegli, i quali si faranno in detto Comune, ne si partino senza licenza dei Conseglieri, salvo quando nel detto Conseglio si volesse trattare, o deliberare qualche cosa contra à detti Consoli, o à qual si voglia di loro. In quel caso sono tenuti partirsi dal detto Conseglio colui, o coloro contro, de quali si trattarà, & starsene retirati sino à tanto, che saranno richiamati nel detto Conseglio sotto pena à detti Consoli, o à qual si voglia di loro, che recusarà di partirsi de soldi dieci imperiali da esser applicati al detto Comune, & essergli tolti irremisibilmente per ogni volta, che recusaranno di partirsi, & detta pena possa esser ad essi recusanti più volte in un giorno replicata.
Et non possino i detti Consoli senza espressa licenza degli Huomini del detto Conseglio fare, ne far fare alcuna spesa per il detto Comune, ne obligare i beni del detto Comune sotto pena di pagar del suo proprio, salvo nel denuntiare Risse, o Maleficj, & per le spese dei comparimenti delle accuse, o denuntiamenti, come di sopra è stato dichiarato. Et siano tenuti i detti Consoli di opportunamente provedere agli Huomini d’arme, i quali veneranno ad alloggiare in detto luoco d’Alzano se ivi haveranno i loro allogiamenti di fieno, paglia, legne, stanza, & utencilj necessarj à spese però del detto Comune, come ad essi Consoli per gli Huomini del detto Conseglio, o per la maggior parte di esso sarà imposto, & ordinato.
I quali Consoli debbino haver, & habbino per suo Salario dal detto Comune lire XVI. Imperiali per ciaschedun di loro, oltre le pene applicategli de quelli, che non pagaranno nel come di sopra s’è detto, & i detti Consoli non possino havere, ne dimandare altra mercede al detto Comune, ne agli Huomini di esso per il detto loro officio di Consolo, & essequtori.
Et se i detti Consoli in qual si voglia modo fossero debitori al detto Comune gli sia compensato il loro debito con il loro credito così del suo Salario, come anco nelle spese c’haveranno fatte inportare le denuntie accuse, o comparimenti fatti à nome del detto Comune conforme alla quantità della somma, & se più della detta somma restassero al detto Comune debitori devono tali crediti esser consegnati da scodere alli Consoli suoi successori, & così deve esser da ogni uno osservato senza alcuna eccettione, o cavillatione.