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seglio cadino subito nella pena de soldi doi Imperiali per ogni Consegliero, & per ogni volta, che ricusaranno di venirvi da esser applicati al detto Comune, & subito finito il Conseglio siano dette pene senza alcuna dilatione ne eccettione scosse dalli Consoli del detto luoco, salvo sempre il legitimo impedimento delli Conseglieri da esser dichiarato per gli Huomini del detto Conseglio, o per la maggior parte di essi. Et siano tenuti i detti Consoli esser presenti à tutti i Consegli, i quali si faranno in detto Comune, ne si partino senza licenza dei Conseglieri, salvo quando nel detto Conseglio si volesse trattare, o deliberare qualche cosa contra à detti Consoli, o à qual si voglia di loro. In quel caso sono tenuti partirsi dal detto Conseglio colui, o coloro contro, de quali si trattarà, & starsene retirati sino à tanto, che saranno richiamati nel detto Conseglio sotto pena à detti Consoli, o à qual si voglia di loro, che recusarà di partirsi de soldi dieci imperiali da esser applicati al detto Comune, & essergli tolti irremisibilmente per ogni volta, che recusaranno di partirsi, & detta pena possa esser ad essi recusanti più volte in un giorno replicata.
Et non possino i detti Consoli senza espressa licenza degli Huomini del detto Conseglio fare, ne far fare alcuna spesa per il detto Comune, ne obligare i beni del detto Comune sotto pena di pagar del suo proprio, salvo nel denuntiare Risse, o Maleficj, & per le spese dei comparimenti delle accuse, o denuntiamenti, come di sopra è stato dichiarato. Et siano tenuti i detti Consoli di opportunamente provedere agli Huomini d’arme, i quali veneranno ad alloggiare in detto luoco d’Alzano se ivi haveranno i loro allogiamenti di fieno, paglia, legne, stanza, & utencilj necessarj à spese però del detto Comune, come ad essi Consoli per gli Huomini del detto Conseglio, o per la maggior parte di esso sarà imposto, & ordinato.
I quali Consoli debbino haver, & habbino per suo Salario dal detto Comune lire XVI. Imperiali per ciaschedun di loro, oltre le pene applicategli de quelli, che non pagaranno nel come di sopra s’è detto, & i detti Consoli non possino havere, ne dimandare altra mercede al detto Comune, ne agli Huomini di esso per il detto loro officio di Consolo, & essequtori.
Et se i detti Consoli in qual si voglia modo fossero debitori al detto Comune gli sia compensato il loro debito con il loro credito così del suo Salario, come anco nelle spese c’haveranno fatte inportare le denuntie accuse, o comparimenti fatti à nome del detto Comune conforme alla quantità della somma, & se più della detta somma restassero al detto Comune debitori devono tali crediti esser consegnati da scodere alli Consoli suoi successori, & così deve esser da ogni uno osservato senza alcuna eccettione, o cavillatione.



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