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De elleggere i Consoli.


CAP. VIII.


S
’ haverà parimenti ogni anno nel principio dell’anno da eleggere duoi Consoli nelle due Squadre del detto Comune, & duoi altri Consoli nelle due altre Squadre, i quali habbino da durare per un’anno, per ogni bina de Consoli, & tanto di più quanto i loro Successori tardaranno ad andar al suo officio, elegendo trei Huomini esperti, & sufficienti in una de quelle Sqadre nella quale, per quella volta s’haverà da elleggere il Consolo i quali trei eletti habbino poi esser balottati nel Conseglio del detto Comune dai Conseglieri delle altre trè Squadre, & quello il quale haverà più balotte delli altri doi, resti per quell’anno Consolo, & così de Squadra in Squadra, & de anno in anno sia osservato.
I quali Consoli siano tenuti, & obligati accettare l’officio del Consolo, & à loro, & à qual si voglia di loro, che rifiutaranno, o non vorranno accettare il detto officio gli sia pena un ducato d’oro da essergli tolto senza alcuna remissione, & applicato al detto Comune, & di più non possa havere, ne officio, ne beneficio nel detto Comune per duoi anni subito seguenti.

Et siano obligati i detti Consoli frà il termine, che gli sarà limitato per gli Huomini del detto Conseglio del detto Comune, o per la maggior parte di essi tuor in nota li nomi de tutti i debitori del detto Comune, che ad essi Consoli per gli Huomini del detto Conseglio gli saranno consegnati da scodere, o sia taglie poste, & che si poneranno nel detto Comune, quanto per causa dei dacj, & affitti, o di qual si voglia altre cause, & siano tenuti, & obligati i detti Consoli pagare, & satisfare i creditori, o quelle persone, le quali per gli Huomini del Conseglio del detto Comune à detti Consoli saranno specificatamente dissignati di pagare, & satisfare, & se detti Consoli non pagaranno al tempo debito siano obligati i detti Consoli, & tutti i suoi beni al detto Comune, & agli Huomini di esso per tutti i danni, spese, & interessi occorsi, & che occoreranno doppo passato il termine à detti Consoli consegnato per i detti Conseglieri di pagare, tanto se haveranno scosso dai debitori, quanto nò, mentre però à detti Consoli dalli detti Huomini del detto Conseglio gli siano siati consegnati tanti veri debitori del detto Comune, che ascendino alla somma de tanti denari, quanti ne fossero debitori di pagare, salvo sempre però, che se i debitori quantunque veri, & consegnati ad essi Consoli da scodere contradicessero per via di raggione, & tirassero in lungo il loro pagamento tal che i detti Consoli nel termine a loro consegnato non per sua


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