La scienza nuova seconda/Appendice/I - Ragionamento primo/Capitolo primo

I - Ragionamento primo - Capitolo primo - D'intorno al fatto qual si racconta

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[CAPITOLO PRIMO]

d’intorno al fatto qual si racconta

1414Con tal fatto, qual si racconta, tutti gli eruditi al popolo principe del mondo per virtú e per sapienza, circa i principi della sapienza han fatto un onore corrispondente all’altro che gli han fatto circa i principi delle virtú. Ché, come per la virtú, l’han fatto venire da’ troiani, che fu una gente vinta e vagabonda; cosí, per la sapienza, come brutta ciurma d’eslegi venuti dall’infame vita ferina, gli han fatto andare vagabondi per le nazioni, cercando leggi da ordinare la loro repubblica, le quali tanto sappientemente seppero con l’interpetrazione custodire sopra que’ popoli i quali (lo che era stato piú) avevan avuto la mente di ritruovarle. E, da quarantanni dopo essa legge venuta da Grecia oltramare — che i tarantini, greci d’Italia, non sapevano chi bisserò i romani e donde fussero venuti ad approdare a’ loro lidi (la qual ignoranza fu la cagione di quella guerra), — tanto, non solo per la Grecia oltramare, ma anco per l’Asia, era celebre la fama di Roma, che da Efeso (magnifica cittá capitale dell’Ionia, che fece pompa del tempio di Diana efesia, una delle sette maraviglie del mondo) Ermodoro, per consolarne l’esiglio, si eleggé Roma, che ancor non sapeva cosa fusse libero viver civile. A cui Eraclito, dal diserto dove se n’era ito a fare l’esiglio suo, per le poste per le quali aveva fatti tanti e sí lontani viaggi per tutta la terra Pittagora, scrive la ridevolissima lettera ad Ermodoro, la quale dagli eruditi si rapporta per uno de’ grandi elogi di lode dati alla legge delle XII Tavole, e con essolui si rallegra di avere sognato che tutte le nazioni del mondo venivano ad adorare le di lui leggi. La qual lettera è veramente un sogno, che rovina essi pareggiatori del diritto attico col romano che la rapportano, perché ella fa Ermodoro autore di quella legge, della quale fu traduttore; ch’è un’adulazione indegna di un tanto filosofo adirla e di un sí saggio e valoroso principe d’ascoltarla, i quali Strabone riputò tanto, che stima gli efesi tutti degni d’essere strozzati infin all’ultimo per aver dato l’esiglio a tal’uomini. Dipoi i pareggiatori, onde credono [p. 278 modifica] di sostenere tal favola, indi le fanno sopra cader la rovina; perché, se, per buona ventura, a capo di tre anni che stiede fuori l’ambasciaria per le leggi, non si ritruova vivo Ermodoro in Roma che gliele interpetri, i romani non sanno essi che fare delle leggi greche, le quali si avevano portato dentro delle balici. Non sono queste inezie piú ridevoli di quelle che d’intorno a questo fatto istesso racconta la Glossa del pazzo romano e del filosofo ateniese, posti a disputare tra loro d’intorno alle piú alte veritá rivelate della nostra santa religione, le quali noi qui ci vergognamo di riferire?

1415Né i pareggiatori si salvan punto perocché Pomponio giureconsulto faccia Ermodoro, non interpetre, ma autor del consiglio a’ romani donde essi potevano mandare a domandare le leggi. Perché questo sarebbe stato un fatto somigliantissimo a quello d’Anacarsi scita, ricolmo d’innarrivabil sapienza barbaresca che dice l’Ornio; e, ritornato dalla Grecia nella sua Scizia, volendo addimesticare con le leggi quella barbara nazione, non le seppe esso trovar da sé con la filosofia barbaresca dell’Ornio, e, volendola ordinare con le leggi di Grecia, funne ucciso dal re Caduido, suo fratello. Cosí Ermodoro, principe di tanta virtú e sapienza, non seppe da sé dar le leggi a’ romani per ordinare tra essoloro la popolar libertá, e, come un viaggiatore mercadante, dá loro la notizia da quali cittá libere di Grecia potessero andarle a domandare.

1416La statova poi d’Ermodoro, che scrive Plinio essersi veduta a’ tempi suoi nel comizio, è da porsi nel museo dell’ignorante credulitá, insieme con la colonna dell’osservazioni celesti avantidiluviane mostrata a Giuseffo nella Siria, col treppiedi da Esiodo consagrato ad Apollo nel monte Elicona, con le statove di Laomedonte e Laocoonte iscritte con lettere volgari, che si videro per la Grecia (le quali antichitá sono state tutte da noi sopra confutate), e con tutte quelle de’ tempi barbari ricorsi, le quali tuttavia dal volgo delle cittá, ove si sono immaginate, si dimostrano agli stranieri: come presso l’antica Cuma la grotta della sibilla cumana, nel capo di Pausilippo la scuola dove Virgilio insegnava d’arte poetica, e in Napoli, in San Giovanni Maggiore, il sepolcro della sirena Partenope col segno della santa croce e iscritto con lettere gotiche.

1417Ora scorriamo brievemente esse tavole, e vediamo che diritto ateniese vi fu trapportato.

1418Nella tavola prima v’ha un capo: che «’l pretore abbia ferma la transazione della lite fatta tra ’l reo e l’attore mentre questo [p. 279 modifica] menava quello da lui»; e Demostene, nell’orazione contro Panteneto, recita questa legge di Solone. Come se non l’avesse insegnato a tutte le nazioni la ragion naturale che si osservino i patti almeno per la difesa, la quale è da essa natural ragione dettata!1. — In un altro capo: ch’«al tramontare del sole terminassero i giudici di conoscere le cause»; e Samuello Petito osserva che gli arbitri in Atene conoscevano le cause fin alla sera. Ma ogniun sa che tutti gli antichi infin a sera attendevano a’ negozi, e che poi andavano a’ bagni, e appresso cenavano: onde di essi le cene si leggono e non gli pranzi.

1419Nella tavola seconda: che «’l ladro di notte in ogni modo, quel di giorno se si difendesse con armadura, fusse lecito uccidere»; la qual legge di Solone recita Demostene contro Timocrate. Ma questa fu anco legge giudiziaria degli ebrei, come osserva Rufino, pareggiatore delle leggi romane con le mosaiche; talché dovette Solone portarla agli ateniesi da Palestina.

1420Nella tavola ottava: che «i collegi delle arti non facciano leggi contrarie alle pubbliche»; e Samuello Petito e Claudio Salmasio ne rincontrano una legge di Solone. Perché, certamente, può vivere una repubblica nella quale i corpi dell’arti combattono con lo Stato!

1421Nella tavola nona: che «i giudizi criminali non sieno ordinati con leggi singolari»; e Giacomo Gotofredo ne ritruova una simile di Solone. Ma troppo di tempo vi volle che Lucio Silla con leggi criminali universali ordinasse le quistioni perpetue.

1422Nella tavola decima, per Giacomo Gotofredo, si proibisce il lusso de’ funerali; e Cicerone osserva che i decemviri il vietarono quasi con le stesse parole con le quali l’aveva proibito Solone. Perché se n’era introdutto in Roma il lusso alla moda greca: altrimenti, che sapienza sarebbe stata d’insegnarlo vietando? Lo che avvenne molto dopo questi tempi, e, per gli nostri principi della logica poetica, ne fu appiccata cotal legge a’ decemviri.

1423Del gius prediatorio dice Gaio giureconsulto ch’i romani avevano una legge arbitraria ad esemplo d’una attica di Solone. Il qual gius era tanto tenuto a vile, che Quinto Muzio Scevola, [p. 280 modifica] principe de’ giureconsulti della sua etá, ove n’era domandato, mandava per le risposte i litiganti a Furio e Cascellio prediatori, ch’erano com’oggi sono i tavolari del nostro Sacro Regio Consiglio.

1424Di queste ed altre poche leggieri cose vennero le leggi da Atene in Roma, per comporre la gran contesa della plebe co’ padri, che per sedare, fu bisogno di cangiare la forma del governo e criare i decemviri, i quali la comandassero.

1425Ma, per Dio! vedemmo in quest’opera tutti gli ordini necessari allo stato monarchico essere stati osservati da Gian Bodino gli stessi affatto in sostanza tra gli ebrei, romani, turchi e francesi, e sol variare nel suono delle parole di tai quattro lingue diverse; né pertanto la legge regia di Samuello, con la quale per ordine di Dio fu Saulle ordinato re, fu portata d’una in altra all’anzidette nazioni.

1426Però questo pur è un ragionare da’ simiglianti. Prendiamo dalle viscere di essa cosa le pruove.

1427Essi pareggiatori attici non rincontrano le leggi di Solone con niuna di tutte quelle che fanno il maggior corpo del diritto romano, le quali sono d’intorno al connubio, alla patria potestá, alla suitá, agnazione, gentilitá, alle quindi provenienti successioni legittime, all’usucapione, alla mancipazione e stipulazione, le quali entrambe davano la forma a tutti gli atti legittimi, co’ quali i romani, fusser o tra vivi o nell’ultima volontá, celebravano tutte le loro civili faccende. I quali, perché nel Diritto universale si sono ridotti ad un’esatta divisione e spiegati con la loro propietá, ci piace qui rapportare.

1428Namque actus legitimi, de quibus neque lex decemviralis, neque lex ulla regia, neque consularis, neque tribunicia concepta est, sunt formulae agitandi romani iuris, a genitbus minoribus inventae, ad ius nexi mancipiique in legis XII Tabularum defluxum accommodatae; quos, a Papiniano confusim strictimque numeratos, sic omnes diggesseris et explicaveris. Ii autem sunt: manumissio, adoptio, tutoris datio, testamenti factio, cretio, optio, mancipatio, nexus traditio, acceptilatio, in iure cessio. Iis enim acquiritur rei potestas in se; idque agebatur vel manumissione, eaque vel una et vera, si servus, sin liber riempe filiusfamilias, trina et imaginaria; — vel acquiritur potestas in alios; eaque vel in uxores et filios, idque agebatur iustis nuptiis, vulgo per conventionem in manum, inter sacerdotes autem coëmptione et farre, quae utraque erat species mancipationis; — vel acquiritur potestas in filios tantum, [p. 281 modifica] idque agebatur adoptione; vel in servos, quod utrumque agebatur mancipatione; nempe hominum liberorum simulata, servorum vera; — vel acquiritur potestas in pupillos; idque agebatur tutoris datione; — vel acquiritur dominium rerum per universitatem, et agebatur testamenti factione per aes et libram, quae mancipatio quaedam erat (unde «familiae venditor» et «familiae emptor» dicti); cui successit postea testamentum praetorium (inventa scriptura vulgari), uti ante legem XII Tabularum erat testamentum calatis cumitiis, et ea acquisitio fiebat cretione, cui postea successit deliberatio, demum aditio; — vel acquiritur dominium rerum singularium ex ultima voluntate, idque agebatur rei legatae optione (praeter autem eam caussam, cetera legata cretione heredis legatariive acquirebantur ); — vel acquiritur dominium rerum singularium inter vivos, et tunc id mancipatione et nexus traditione agebatur; alioqui usucapione opus erat anni vel biennii, prout res mobilis erat vel soli, et usucapio tunc erat dominii adiectio, qua dominio bonitario, acquisito ex naturali traditione, adiiciebatur dominium ex iure Quiritium usucapione; — vel acquiritur obligatio ex contractibus aut pactis, et in stipulationem erat transfundenda, quae postea acceptilatione tolleretur; — vel postremo acquiritur dominium adiudicatione, idque agebatur cessione in iure. Quapropter tales fuere, non alii, quia vel ad acquirendum vel ad solvendum alienandumve sive potestatem sive dominium sive obligationem iure optimo pertinebant; ideo nec plures nec pauciores, quia iis omne acquisitionis, solutionis et alienationis negotium iure optimo transigebatur.

1429Ora qui diamo a’ pareggiatori attici questa miserevole elezione: qual essi piú tosto vogliono delle due, se tutte queste leggi sieno state native del Lazio, o sien venute da Grecia. Se rispondon il primo, sono perduti, perché su queste leggi, donde era nato, crebbe in casa e si formò tutto il vasto corpo del diritto romano. Se rispondono il secondo, qui si veda, d’uomini per altro in erudizione chiarissimi e valenti critici degli scrittori, che cimmeria grotta di tenebre è la loro memoria, ond’esce una densissima notte di errore, ch’ingombrava loro l’intendimento! che mostro di assurdezza si nasconde nella lor fantasia (come sopra dicemmo di tutt’i critici sí fatti, nell’incominciar i principi di questa Scienza)! che, senza niuna di quelle leggi le quali regolano l’iconomiche e civili faccende degli uomini, fanno viver i romani fin al trecento e tre di Roma, dentro il qual tempo avevano ingrandito un potente regno nel Lazio! Lo che non può farsi ragionevole che con la giustizia del secolo dell’oro, con la qual Ermogeniano ci disse in quest’opera essersi dapprima divis’i campi e custoditi i termini fino [p. 282 modifica] che venissero le cittá, e che perciò i romani fussero stati gli eroi del mondo perché serbarono la giustizia dell’etá dell’oro fino che le leggi vi fussero portate da Atene! Ma — cotesto eroismo galante avendo noi in questi libri dimostrato esser una fola, una vanitá. e fattala veder sulla storia romana certa, dentro il tempo di cotesta finor cotanto ammirata romana virtú (stabilito da Livio fin alla guerra con Pirro, piú disteso da Sallustio fin alle guerre cartaginesi), co’ superbi, avari e crudeli costumi de’ nobili contro la povera plebe romana, — essi pareggiatori, ove credono di sporre i romani in comparsa di semidei, ne vanno a fare gli eslegi della vita bestiale e nefaria; onde debbono i deboli piú tosto esser ricorsi in Atene a salvare le loro vite dagli empi violenti di Obbes all’altare degli infelici di Teseo (com’abbiamo sopra spiegato) che all’Areopago per aver le leggi da ordinare la loro popolar libertá. Oltreché, qual libertá popolare era da ordinarsi in quella cittá, nella quale fin al trecento e nove (ch’è tanto dire quanto sei anni dopo esser venuta cotal legge da Atene) la plebe romana non era di cittadini, i quali lo ’ncominciaron ad essere col comunicarsi loro da’ padri il connubio, come sta pienamente in questi libri pruovato? E sono essi pareggiatori necessitati di convenirvi, i quali, dopo avere con minuta diligenza nelle [prime] dieci tavole ripartito le leggi confaccenti alla libertá popolare, e particolarmente la testamentaria (per la quale vedemmo sopra che Agide, re di Sparta, repubblica aristocratica, perché voleva comandarla a pro della plebe spartana, funne fatto impiccare dagli efori), [rapportano la legge che vieta ai plebei i connubi coi padri]. La qual legge Giacomo Gotofredo rapporta nella tavola undecima, in quel capo: «Auspicia incommunicata plebi sunto», e la rapporta in una delle due ultime, nelle quali conferirono molte delle leggi regie e molte romane costumanze. Perché la romana storia narra apertamente che Romolo aveva con gli auspíci fondato Roma, de’ quali auspíci noi per tutti questi libri abbiamo ad evidenza dimostrato essere state dipendenze tutte le parti del diritto cosí privato come pubblico de’ romani. E ’n conseguenza tutto il diritto civile romano in quel capo chiudesi dentro l’ordine de’ nobili; e cosí, d’una repubblica nelle prime dieci tavole ordinata popolare, con tal capo solo della tavola undecima, la fanno tutto ad un tratto severissima aristocratica.

1430Non diciamo quanto sapesse del buon gusto ateniese quel capo: che «’l reo infermo, citato, egli sull’asinello o dentro la carriuola comparisse innanzi al pretore»! quanto esprimeva della dilicatezza [p. 283 modifica] dell’arti greche l’azione «Tigni iuncti», come se allora gli uomini cominciassero a farsi le pergole e le capanne! di quant’acutezza di greco ingegno sfolgori quella coppia di pene duplio e talio, che Radamanto, per aver ritruovato questa del taglione, o sia del contrapasso, ne fu fatto giudice nell’inferno, dove certamente si distribuiscono pene; la qual pena Aristotile ne’ Libri morali chiama «giusto pittagorico». Tanto Pittagora sul principio fu saccente di mattematica!

1431Di che abbiamo sopra ragionato alquanto: ora ne diremo questo di piú. Che cosí dovette procedere questa istoria d’umane idee d’intorno alle due proporzioni: che gli uomini prima intendessero il peso, il quale si estima con le forze, c’han pur troppo di corpolenza: ond’è a’ latini «pendere», «expendere» per «giudicare», ed Astrea nella storia eroica se ne descrive in cielo con la bilancia; — dipoi s’intese misura, che si estima con la vista, la qual ha piú dello spirito: ond’è a’ latini «arbitrari», che significa «spectare », come da Plauto si dicono «arbitri» gli spettatori della commedia, e n’abbiamo la frase «remotis arbitris», «sgombrati coloro i quali ne possano star a vedere» (il qual antichissimo costume eroico i romani serbarono ne’ senaticonsulti che dicevano farsi «per concessionem» o «discessionem», perocché, con lo star a vedere la quantitá de’ senatori, i quali «pedibus ibant» nella parte di quello ch’aveva detto il parere, estimavano gli piú o meno che stassero da quella parte); — finalmente s’intese il numero, il qual è astrattissimo, tanto che se ne disse l’«umana ragione». Quindi prima intesero proporzione arismetica, perché si contiene entro tre termini (per cagion d’esempio: come quattro è a sei, cosí è sei a dieci; onde sei è ’l mezzo di due e dieci: per lo che si prendano i due numeri avvanzato due ed avvanzante quattro e se ne faccia altro sei, che fa l’altrettanto); laonde in tali tempi ogni giustizia, cosí distributiva (a cui certamente s’appartengono le pene) come commutativa, procedeva con la proporzione arismetica, che faceva l’equitá civile considerata dalla giurisprudenza antica; e cosí, per cagion d’esempio, si aveva a cacciar un occhio a uno, quantunque nobile, per l’occhio che questi aveva cacciato ad un vilissimo plebeo. Dappoi s’intese proporzione geometrica, perché è infra quattro termini (per cagion d’esempio: come uno è a tre, cosí quattro è a dodici). E vennero i filosofi e stabilirono dalla commutativa l’arismetica e dalla distributiva doversi usare la geometrica proporzione. [p. 284 modifica]

1432Finalmente a’ tempi de’ Platoni, degli Alcibiadi, de’ Senofonti, ne’ quali Atene sfolgorava della piú civile e colta umanitá (come il proponemmo nella Tavola cronologica e l’avvertimmo nelle di lei Annotazioni), si porta in Roma la legge delle XII Tavole, tanto rozza quanto si è veduto del debitore infermo obbligato a comparire sull’asinelio o dentro la carriuola innanzi al pretore; tanto incivile, che, se ricusasse il reo di venire dal pretore, il creditore allora obtorto collo lo vi strascinasse; tanto immane, crudele e fiera, che chi a bella posta avesse appiccato il fuoco alle biade altrui fusse bruciato vivo; che ’l falso testimone e ’l giudice, che per froda giudicasse ingiustamente, fusse precipitato dal monte Tarpeo; che chi mietesse o pascolasse l’altrui biade ed erbaggi di notte, fusse appiccato (la qual Plinio riprende che piú gravemente punisca costui che chi abbia ucciso un uomo); e finalmente che ’l debitore fallito si segasse vivo e che i brani se ne dassero a’ creditori, siccome Romolo aveva punito uno re suo pari, Mezio Fuffezio, che gli aveva fallito la fede dell’allianza (la qual legge appo Aulo Gellio fa orrore al filosofo Favorino). Le quali tutte sono leggi degne di venire dalle grotte de’ polifemi, sparse per sotto i monti della, ne’ suoi primi antichissimi tempi, fiera e selvaggia Sicilia, non dalla cittá la quale, in questi tempi, in buon gusto era la piú riputata del mondo.


Note

  1. Invece di «Come se non l’avesse insegnato», ecc., il V. aveva scritto originariamente e poi cancellò: «Ma troppo ci vuole a crederlo che tal legge delle XII Tavole volesse aver fermi tai patti, la quale non gli riconosceva se non stipulati nell’atto del mancipio» [Ed.].