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principe de’ giureconsulti della sua etá, ove n’era domandato, mandava per le risposte i litiganti a Furio e Cascellio prediatori, ch’erano com’oggi sono i tavolari del nostro Sacro Regio Consiglio.

1424Di queste ed altre poche leggieri cose vennero le leggi da Atene in Roma, per comporre la gran contesa della plebe co’ padri, che per sedare, fu bisogno di cangiare la forma del governo e criare i decemviri, i quali la comandassero.

1425Ma, per Dio! vedemmo in quest’opera tutti gli ordini necessari allo stato monarchico essere stati osservati da Gian Bodino gli stessi affatto in sostanza tra gli ebrei, romani, turchi e francesi, e sol variare nel suono delle parole di tai quattro lingue diverse; né pertanto la legge regia di Samuello, con la quale per ordine di Dio fu Saulle ordinato re, fu portata d’una in altra all’anzidette nazioni.

1426Però questo pur è un ragionare da’ simiglianti. Prendiamo dalle viscere di essa cosa le pruove.

1427Essi pareggiatori attici non rincontrano le leggi di Solone con niuna di tutte quelle che fanno il maggior corpo del diritto romano, le quali sono d’intorno al connubio, alla patria potestá, alla suitá, agnazione, gentilitá, alle quindi provenienti successioni legittime, all’usucapione, alla mancipazione e stipulazione, le quali entrambe davano la forma a tutti gli atti legittimi, co’ quali i romani, fusser o tra vivi o nell’ultima volontá, celebravano tutte le loro civili faccende. I quali, perché nel Diritto universale si sono ridotti ad un’esatta divisione e spiegati con la loro propietá, ci piace qui rapportare.

1428Namque actus legitimi, de quibus neque lex decemviralis, neque lex ulla regia, neque consularis, neque tribunicia concepta est, sunt formulae agitandi romani iuris, a genitbus minoribus inventae, ad ius nexi mancipiique in legis XII Tabularum defluxum accommodatae; quos, a Papiniano confusim strictimque numeratos, sic omnes diggesseris et explicaveris. Ii autem sunt: manumissio, adoptio, tutoris datio, testamenti factio, cretio, optio, mancipatio, nexus traditio, acceptilatio, in iure cessio. Iis enim acquiritur rei potestas in se; idque agebatur vel manumissione, eaque vel una et vera, si servus, sin liber riempe filiusfamilias, trina et imaginaria; — vel acquiritur potestas in alios; eaque vel in uxores et filios, idque agebatur iustis nuptiis, vulgo per conventionem in manum, inter sacerdotes autem coëmptione et farre, quae utraque erat species mancipationis; — vel acquiritur potestas in filios tantum,