La regola di san Benedetto/Capitolo 24
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Benedetto da Norcia - La regola di san Benedetto (540)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Quale sia la pena della scommunica. CAP. 24.°
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Quale sia la pena della scommunica.
CAP. 24.°
La pena della scommunica o della
correzione deve commisurarsi alla
gravezza della colpa; e il giudizio di
ciò dipende dall’arbitrio dell’Abbate.
Che se alcun fratello è trovato reo di
colpe leggiere, non sia ammesso alla
mensa comune. Or a colui che è
privato della mensa comune, sia questa
legge, che non intoni salmo o antifona nell’oratorio, né reciti lezione, sino a
che non abbia sodisfatto. Egli da solo
prenda ristoro di cibo dopo la
refezione dei fratelli: cosicché se, per
esempio, i fratelli si ristorano all’ora
sesta, esso il faccia a nona; e se i fratelli
a nona, egli a vespro; fintantoché
con una condegna sodisfazione non
ottenga il perdono.