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mormoratore, o contrario in alcuna cosa alla santa Regola, e dispregiatore de’ comandamenti dei più vecchi; costui, secondo il precetto del nostro Signore, sia ammonito una e due volte privatamente dai suoi Decani. Se non si emenderà, sia sgridato pubblicamente alla presenza di tutti. Che se neanche così si correggerà, sia sottoposto alla scommunica, se comprende la gravità della pena. Se poi è incorregibile, sia punito con pene corporali.


Quale sia la pena della scommunica.

CAP. 24.°


La pena della scommunica o della correzione deve commisurarsi alla gravezza della colpa; e il giudizio di ciò dipende dall’arbitrio dell’Abbate. Che se alcun fratello è trovato reo di colpe leggiere, non sia ammesso alla mensa comune. Or a colui che è privato della mensa comune, sia questa legge, che non intoni salmo o antifona