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60 | la regola |
mormoratore, o contrario in alcuna cosa alla santa Regola, e dispregiatore de’ comandamenti dei più vecchi; costui, secondo il precetto del nostro Signore, sia ammonito una e due volte privatamente dai suoi Decani. Se non si emenderà, sia sgridato pubblicamente alla presenza di tutti. Che se neanche così si correggerà, sia sottoposto alla scommunica, se comprende la gravità della pena. Se poi è incorregibile, sia punito con pene corporali.
Quale sia la pena della scommunica.
CAP. 24.°
La pena della scommunica o della
correzione deve commisurarsi alla
gravezza della colpa; e il giudizio di
ciò dipende dall’arbitrio dell’Abbate.
Che se alcun fratello è trovato reo di
colpe leggiere, non sia ammesso alla
mensa comune. Or a colui che è
privato della mensa comune, sia questa
legge, che non intoni salmo o antifona