La regola di san Benedetto/Capitolo 23
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Benedetto da Norcia - La regola di san Benedetto (540)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Traduzione dal latino di Francesco Leopoldo Zelli Jacobuzi (1902)
Della scommunica per le colpe. CAP. 23.°
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Della scommunica per le colpe.
CAP. 23.°
Se qualche fratello sarà trovato
protervo, o disobbediente, o superbo, o mormoratore, o contrario in alcuna
cosa alla santa Regola, e
dispregiatore de’ comandamenti dei più vecchi;
costui, secondo il precetto del nostro
Signore, sia ammonito una e due volte
privatamente dai suoi Decani. Se non
si emenderà, sia sgridato
pubblicamente alla presenza di tutti. Che se
neanche così si correggerà, sia
sottoposto alla scommunica, se comprende
la gravità della pena. Se poi è
incorregibile, sia punito con pene corporali.