Della scommunica per le colpe. CAP. 23.°

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Della scommunica per le colpe. CAP. 23.°
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Della scommunica per le colpe.

CAP. 23.°


Se qualche fratello sarà trovato protervo, o disobbediente, o superbo, o [p. 60 modifica]mormoratore, o contrario in alcuna cosa alla santa Regola, e dispregiatore de’ comandamenti dei più vecchi; costui, secondo il precetto del nostro Signore, sia ammonito una e due volte privatamente dai suoi Decani. Se non si emenderà, sia sgridato pubblicamente alla presenza di tutti. Che se neanche così si correggerà, sia sottoposto alla scommunica, se comprende la gravità della pena. Se poi è incorregibile, sia punito con pene corporali.