La mente di un uomo di Stato/Capitolo VI

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Capitolo V Capitolo VII
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CAPITOLO VI.


GIUSTIZIA.


§. 1.


IL Principe ottimo deve tenere il suo paese in giustizia grande, esser facile nell’udienze, e grato.

§. 2.


Si deve far opera diligente, che la giustizia abbia il debito suo.

§. 3.


Favorendo la giustizia, mostri, che l’ingiustizia li dispiace.

§. 4.


I Giudici perchè abbino maestà, e riputazione devono esser di età avanzata.

§. 5.


Bisogna che i giudici sieno assai, perchè i pochi fanno sempre a modo de’ pochi.

§. 6.


E’ debito, ed ufficio d’ogni uomo, dove pretendesse ragione addimandarla per via ordinaria, e mai adoprar forza. [p. 489 modifica]

§. 7.


Si deve operare con ogni rimedio espediente, che la violenza, e forza si reprima, e chi pretende ragione prenda la via ordinaria, ne sopporti, che persona si vaglia con la forza, e violenza.

§. 8.


Circa i danni dati, conviene si riscuota la sola emenda del danno, che è debito civile, e non la condennagione, che è debito criminale.

§. 9.


Un governo bene ordinato deve impedire il disordine di simili accuse di danni dati, che impoveriscano le parti, perchè tutto dì si gravano insieme.

§. 10.


Nelle condennagioni si deve usare umanità, discrezione, e misericordia.

§. 11.


Fra i congiunti si appartiene acconciare amorevolmente le cose loro più tosto, che per la via de’ litigi, ed il comporli insieme è cosa lodevole.

§. 12.


Per non dar disagio alle parti, il giudice, tutto bene inteso, ed esaminato, deve far ogni opera di comporle insieme, che sarà lodevole. [p. 490 modifica]

§. 13.


II giudice, intese le parti, e le loro ragioni, deve ingegnarsi amorevolmente, e senza forzare di vedere, se per il debito della giustizia può comporle insieme, che è opera lodevole. E quando dopo le diligenze usate non possa, amministri ragione, e giustizia secondo gli ordini.

§. 14.


Chi giudica, deve udire amorevolmente le parti, e far ragione, e giustizia a chi l’ha indifferentemente.

§. 15.


Chi giudica deve vedere, e intendere diligentemente la causa, e far ragione a una parte, e l'altra, facendo quel che richiede l'onesto, e ragionevole.

§. 16.


Nello scrivere, o parlare ad un giudice per chi ti ha ricerco di favore in una sua causa, non gli dirai altro, se non che potendolo aiutare, non partendo punto dalla giustizia, ti farà caro.