Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. |
489 |
§. 7.
Si deve operare con ogni rimedio espediente, che la violenza,
e forza si reprima, e chi pretende ragione prenda la via
ordinaria, ne sopporti, che persona si vaglia con la forza, e
violenza.
§. 8.
Circa i danni dati, conviene si riscuota la sola emenda
del danno, che è debito civile, e non la condennagione, che è
debito criminale.
§. 9.
Un governo bene ordinato deve impedire il disordine di
simili accuse di danni dati, che impoveriscano le parti, perchè
tutto dì si gravano insieme.
§. 10.
Nelle condennagioni si deve usare umanità, discrezione, e
misericordia.
§. 11.
Fra i congiunti si appartiene acconciare amorevolmente le
cose loro più tosto, che per la via de’ litigi, ed il comporli insieme è cosa lodevole.
§. 12.
Per non dar disagio alle parti, il giudice, tutto bene inteso, ed esaminato, deve far ogni opera di comporle insieme, che sarà lodevole.
Tomo VI. | Q q q | §. 13. |