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§. 7.


Si deve operare con ogni rimedio espediente, che la violenza, e forza si reprima, e chi pretende ragione prenda la via ordinaria, ne sopporti, che persona si vaglia con la forza, e violenza.

§. 8.


Circa i danni dati, conviene si riscuota la sola emenda del danno, che è debito civile, e non la condennagione, che è debito criminale.

§. 9.


Un governo bene ordinato deve impedire il disordine di simili accuse di danni dati, che impoveriscano le parti, perchè tutto dì si gravano insieme.

§. 10.


Nelle condennagioni si deve usare umanità, discrezione, e misericordia.

§. 11.


Fra i congiunti si appartiene acconciare amorevolmente le cose loro più tosto, che per la via de’ litigi, ed il comporli insieme è cosa lodevole.

§. 12.


Per non dar disagio alle parti, il giudice, tutto bene inteso, ed esaminato, deve far ogni opera di comporle insieme, che sarà lodevole.

Tomo VI. Q q q §. 13.