La mente di un uomo di Stato/Capitolo V

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CAPITOLO V.


LEGGI.


§. 1.


DEve stimarsi poco vivere in una città, dove possino meno le leggi, che gli uomini; perchè quella patria è desiderabile, nella quale le sostanze, e gli amici si possano sicuramente godere, non quella, dove ti possino esser quelle tolte facilmente, e questi per paura di loro propri nelle tue maggiori necessità ti abbandonano.

§. 2.


Uno Stato non vive sicuro per altro che essersi obbligato a più leggi nelle quali si comprende la sicurtà di tutti i suoi popoli.

§. 3.


Chi non è regolato dalle leggi fa gl’istessi errori, che la moltitudine sciolta.

§. 4.


La forza delle leggi è atta a superare qualunque ostacolo anche della natura del territorio. [p. 485 modifica]

§. 5.

Come i buoni costumi, per mantenersi, hanno bisogno di buoni costumi.

§. 6.

Perchè i buoni costumi, non si mutino in pessimi, il Legislatore deve frenare gli appetiti umani, e torre loro ogni speranza di potere impunemente peccare.

§. 7.

Le leggi fanno gli uomini buoni.

§. 8.

Dalle buoni leggi nasce la buona educazione.

§. 9.

Dalla buona educazione nascono i buoni esempi.

§. 10.

In un governo bene istituito, le leggi si ordinano secondo il bene pubblico, non secondo l’ambizione di pochi.

§. 11.

Spogliare con nuova legge alcuno de' beni nel tempo, che li dimanda con ragione in giudizio, è ingiuria, che tira dietro pericoli grandissimi contro il Legislatore.

§. 12.

Dove una cosa per se senza la legge opera bene, non è necessaria la legge. [p. 486 modifica]

§. 13.

Una legge non deve mai maculare la fede impegnata ne' patti pubblici.

§. 14.

Non si può fare legge più dannosa, che quella, che riguardi assai tempo indietro.

§. 15.

La legge non deve riandare le cose passate, ma sibbene provvedere alle future.

§. 16.

Nessuna cosa fa tanto onore ad un uomo, che di nuovo sorga, quanto fanno le nuove leggi, e nuovi ordini trovati da lui. Queste cose, quando sono fondate, ed abbino in loro grandezza, lo fanno reverendo, e mirabile.

§. 17.

Non basta per la salute d’uno Stato avere un Principe, che prudentemente governi mentre vive, ma è necessario aver uno, che l'ordini in modo che morendo ancor si mantenga.

§. 18.

Regola che mai, o raro falla. Non si muti dove non è difetto, perchè non è altro che disordine. Dove però tutto è disordine, meno vi rimane del vecchio, meno vi rimane del cattivo.

§. 19.

I governi meglio regolati, e che hanno lunga vita, sono quelli, che mediante gli ordini loro si possono spesso rinnovare, [p. 487 modifica]e il modo di rinnovarli è, ridurli verso i principi suoi, con fargli ripigliare l’osservanza della religione, della giustizia quando principiano a macchiarsi.

§. 20.

Felice si può chiamare quello Stato, il quale sortisce un uomo sì prudente, che gli dia leggi ordinate in modo, che senza aver bisogno di correggerle possa vivere sicuramente sotto quelle.

§. 21.

Il riformatore delle leggi deve operare con prudenza, giustizia, e integrità, e portarsi in modo, che nella riforma vi sia il bene, la salute, la pace, la giustizia, e l’ordinato vivere de’ popoli.

§. 22.

Non sarà mai lodevole quella legge, che sotto una poca comodità nasconde assai difetti.