L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1 - Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia
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Art. 1.
Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana sono sostituiti dai seguenti:
«L'Assemblea regionale è eletta per cinque anni.
Le elezioni della nuova Assemblea regionale sono indette dal presidente della Regione, non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso. La nuova Assemblea si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Regione in carica.
I deputati regionali rappresentano l'intera Regione».
Art. 2.
L'articolo 18 dello Statuto speciale per la Sardegna, l'articolo 18 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed i primi tre commi dell'articolo 14 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, sono sostituiti dalle seguenti disposizioni:
«Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni.
Le elezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più dì quarantacinque giorni prima della scadenza del quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza dei quinquennio stesso.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica».
Art. 3.
L'articolo 21 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:
«Il Consiglio regionale dura in carica cinque anni.
La sua attività si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e Bolzano.
Le e1ezioni del nuovo Consiglio sono indette dal presidente della Giunta regionale non meno di trenta e non più di quarantacinque giorni prima della scadenza dei quinquennio, e per un giorno anteriore al sessantesimo giorno successivo alla scadenza del quinquennio stesso.
Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione del presidente della Giunta regionale in carica».
Art. 4.
Finché non sia riunita la nuova Assemblea. regionale siciliana e non siano riuniti i nuovi Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, sono prorogati i poteri, rispettivamente, della precedente Assemblea e dei precedenti Consigli regionali.
Art. 5.
Il primo comma dell'articolo 42 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:
«Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva provincia; dura in carica cinque anni ed elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente ed i segretari».
Art. 6.
Il secondo comma dell'articolo 43 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige è sostituito dal seguente:
«Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo dì lingua tedesca ed il vice presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca».
Art. 7.
Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 24 dello Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige sono sostituiti dai seguenti:
«Il presidente ed il vice presidente durano in carica due anni e mezzo.
Nei primi trenta mesi del funzionamento del Consiglio regionale il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vice presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.
In caso di dimissioni o di morte del presidente del Consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza dei due anni e mezzo in corso».
Art. 8.
Le disposizioni contenute nell'articolo 1 si applicano all'Assemblea regionale siciliana che sia in carica al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 si applicano rispettivamente ai Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezìa Giulia, al Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige ed ai Consigli provinciali di Trento e di Bolzano che siano in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge costituzionale.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.