L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5 - Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige

Parlamento italiano

1948 diritto diritto L.cost. 26 febbraio 1948, n. 5 Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Documenti collegati:
  • L.cost. 10 novembre 1971, n. 1, Modificazioni e integrazioni dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
  • L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia
  • L.cost. 12 aprile 1989, n. 3, Modifiche ed integrazioni alla L.cost. 23 febbraio 1972, n. 1, concernente la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia. Modifica allo statuto speciale per la Valle d'Aosta
  • L.cost. 23 settembre 1993, n. 2, Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige
  • L.cost. 31 gennaio 2001, n. 2, Disposizioni concernenti l’elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano

26 febbraio 1948, n. 5, in materia di Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige


TESTO ORIGINALE, SENZA LE MODIFICHE APPORTATE DALLE LEGGI SUCCESSIVE

TITOLO I - COSTITUZIONE DELLA REGIONE «TRENTINO-ALTO ADIGE» E DELLE PROVINCIE DI TRENTO E DI BOLZANO

CAPO I. Disposizioni generali

Art. 1.

Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.

La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 2.

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 3.

La Regione comprende le province di Trento e di Bolzano.

I comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magré, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del comune di Rumo della provincia di Trento sono aggregati alla provincia di Bolzano.

CAPO II. Funzioni della Regione.

Art. 4.

In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha la potestà di emanare norme legislative sulle seguenti materie:

  1. ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
  2. ordinamento degli enti para-regionali;
  3. circoscrizioni comunali;
  4. espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello stato;
  5. viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
  6. miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
  7. impianto e tenuta dei libri fondiari;
  8. servizi antincendi;
  9. agricoltura, foreste e corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali;
  10. alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna ;
  11. caccia e pesca;
  12. assistenza sanitaria ed ospedaliera;
  13. ordinamento delle camere di commercio;
  14. comunicazioni e trasporti di interesse regionale;
  15. sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
  16. contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dalla Regione e dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale;
  17. turismo e industrie alberghiere.

Art. 5.

La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative sulle seguenti materie:

  1. ordinamento dei comuni e delle province;
  2. istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
  3. incremento della produzione industriale e delle attività commerciali;
  4. ordinamento degli enti di credito fondiario, di credito agrario, casse dì risparmio e casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale;
  5. utilizzazione delle acque pubbliche;
  6. assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
  7. opere idrauliche della quarta e quinta categoria;
  8. opere di bonifica.

Art. 6.

Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha la facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costruire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.

Le casse mutue malattie esistenti nella Regione, che siano state fuse nell’Istituto per l’assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.

Le prestazioni di dette casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell’istituto predetto.

Art. 7.

Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8.

La Regione può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere regionale o locale, sentito il parere dei Ministro per il tesoro.

L'autorizzazione all'apertura ed al trasferimento di sportelli bancari di aziende, che svolgono operazioni di credito anche in altre regioni, è data dal Ministro per il tesoro sentito il parere del Presidente della Giunta regionale.

Art. 9.

Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termini, la regione ha facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.

Il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato è invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

Art. 10.

Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, accordate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il concessionario ha l'obbligo di fornire gratuitamente alla Regione per servizi pubblici o qualsiasi altro pubblico interesse una quantità di energia fino al sei per cento di quella ricavata dalla portata minima continua, anche se regolata, da consegnarsi all'officina di produzione o sulla linea di trasporto ad alta tensione collegata con l'officina stessa nel punto più conveniente alla Regione.

Per le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, già accordate all’entrata in vigore della presente legge, e per quelle da accordarsi, i concessionari sono tenuti a fornire, con le modalità di cui al comma precedente, al prezzo di costo, per usi domestici, per l'artigianato locale o per l'agricoltura, una quantità di energia nella misura del dieci per cento a norma del comma precedente.

Per le forniture di energia elettrica a prezzo di costo, in mancanza di accordi tra le parti, il prezzo è determinato dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Presidente della Giunta regionale, tenuto conto delle caratteristiche dell'energia richiesta e comprese le quote per interessi e per ammortamenti.

L'obbligo previsto nel secondo comma del presente articolo si adempie compatibilmente con l'esecuzione, dei contratti di somministrazione di energia elettrica conclusi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

La Regione, a parità di condizioni, è preferita nelle concessioni di grande derivazione.

Il Presidente della Giunta regionale ha facoltà di provocare dagli organi competenti la dichiarazione di decadenza, delle concessioni di grande derivazione, ove ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Le Ferrovie italiane dello Stato sono esenti dall’obbligo previsto dai precedenti commi nei riguardi dell'energia prodotta ed utilizzata esclusivamente per propri servizi.

CAPO III. Funzioni delle Provincie.

Art. 11.

Le Provincie hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati nell'art. 4, sulle seguenti materie:

  1. ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
  2. istruzione postelementare e di avviamento professionale ad indirizzo agrario, commerciale ed industriale;
  3. toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della provincia di Bolzano;
  4. usi e costumi locali e istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale ;
  5. manifestazioni artistiche locali;
  6. urbanistica e piani regolatori;
  7. tutela del paesaggio;
  8. usi civici;
  9. ordinamento delle minime proprietà culturali, anche agli effetti dell'art. 847 del Codice civile; ordinamento dei «masi chiusi» e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
  10. artigianato;
  11. case popolari;
  12. porti lacuali;
  13. fiere e mercati;
  14. opere di pronto soccorso per calamità pubbliche.

Art. 12.

Le Provincie emanano norme legislative sulle seguenti materie nei limiti indicati nell'art. 5: 1) polizia locale urbana e rurale; 2) scuole materne; istruzione elementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica ed artistica; 3) assistenza, scolastica.

CAPO IV. Disposizioni comuni alla Regione ed alle Provincie.

Art. 13.

Nelle materie e nel limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato, sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.

Restano ferme le attribuzioni delle Provincie ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente Statuto.

Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia, e ad altri enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.

La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

Art. 14.

La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Provincie, ai Comuni e ad altri enti locali o valendosi dei loro uffici.

Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri enti locali o avvalersi dei loro uffici.

Art. 15.

Nella provincia di Bolzano l’insegnamento nelle scuole materne e nelle scuole d'istruzione elementare, postelementare, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, e artistica è impartito nella lingua materna degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna.

Il provveditore agli studi di Bolzano deve avere la piena conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca e la sua assegnazione è disposta dal Ministro per la pubblica istruzione sentito il parere del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano.

Per la gestione dei servizi relativi alle scuole di cui al primo comma e per la vigilanza sulle medesime sono assegnati al Provveditorato agli studi di Bolzano un vice- provveditore, nonché ispettori e direttori didattici la cui lingua materna sia la stessa di quella degli alunni.

Il gruppo linguistico tedesco deve essere rappresentato insieme con quello italiano nel Consiglio scolastico e in quello di disciplina per i maestri.

Nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca, è obbligatorio l'insegnamento della lingua italiana, impartito da docenti la cui lingua materna sia l'italiana.

Art. 16.

I Presidenti delle Giunte provinciali esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi e incomodi, di spettacoli, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri, girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto e di meretricio.

Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Giunte provinciali si avvalgono anche degli organi di polizia statale.

Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.

Restano ferme le attribuzioni devolute al sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

Art. 17.

Per l’osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Giunta regionale e i Presidenti delle Giunte provinciali possono richiedere l’intervento e l’assistenza della polizia dello Stato.

TITOLO II - ORGANI DELLA REGIONE E DELLE PROVINCIE

CAPO I. Organi della Regione.

Art. 18.

Sono organi della Regione : il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.

Art. 19.

Il Consiglio regionale è eletto con sistema proporzionale ed a suffragio universale diretto e segreto, secondo le norme stabilite con legge regionale.

Il numero dei consiglieri regionali è in ragione di uno ogni quindicimila abitanti o frazione superiore a settemila e cinquecento abitanti, calcolati in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.

Il territorio della Regione è ripartito nei collegi provinciali di Trento e Bolzano.

Per l'esercizio del diritto elettorale attivo può essere stabilito il requisito della residenza nel territorio della Regione per un periodo ininterrotto non superiore a tre anni.

Art. 20.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 21.

Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni e la sua attività si svolge in sessioni biennali tenute alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.

Le elezioni per il nuovo Consiglio sono indette dal Presidente della Giunta regionale due mesi prima della scadenza del quadriennio; il nuovo Consiglio è convocato dal Presidente della Giunta regionale entro un mese dalla proclamazione dei risultati delle elezioni.

Art. 22.

I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione.

Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 23.

I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.

Art. 24.

Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il Presidente, il vice-presidente ed i segretari.

Il Presidente ed il vice-presidente durano in carica un biennio.

Nel primo biennio del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice-presidente tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; nel secondo biennio il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti a quest'ultimo gruppo ed il vice-presidente tra quelli appartenenti al primo gruppo.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente del Consiglio regionale, il Consiglio provvede all'elezione del nuovo Presidente, da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il Presidente dimissionario o deceduto. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino allo scadere del biennio in corso.

Il vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 25.

Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.

Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

Art. 26.

Il Presidente ed il vice- presidente del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.

A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato d'urgenza su richiesta dì almeno un terzo dei consiglieri.

Ove il Presidente od il vice-presidente del Consiglio regionale non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Giunta regionale.

Se il Presidente della Giunta regionale non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del Governo.

Qualora il Consiglio regionale non si pronunci, si provvede al sensi dell'articolo seguente.

Art. 27.

Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.

Il Consiglio può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita, salvo i casi di urgenza, la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Con lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti fra i cittadini eleggili al Consiglio regionale. La Commissione elegge nel suo seno il presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Giunta regionale. La commissione indice le elezioni del Consiglio regionale entro tre mesi ed adotta i provvedimenti di competenza della Giunta regionale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia ove non siano ratificati dal Consiglio regionale, entro un mese dalla sua convocazione.

Il nuovo Consiglio è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.

In caso di scioglimento di un Consiglio provinciale si procede ad elezione suppletiva dei consiglieri regionali della circoscrizione provinciale interessata.

I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consiglieri regionali fino all'elezione preveduta nel comma precedente.

Art. 28.

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 29.

Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Giunta regionale al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo.

Art. 30.

La Giunta regionale è composta del Presidente della Giunta regionale, che la presiede, e di assessori effettivi e supplenti.

Il Presidente e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.

La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione.

Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono sostituiti.

Il Consiglio regionale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di impedimento.

Art. 31.

Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale, e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.

Art. 32.

Il Presidente della Giunta regionale o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.

Se il Consiglio regionale non provvede, si fa luogo allo scioglimento del Consiglio stesso ai sensi dell’art.27

Art. 33.

Qualora per morte dimissione o revoca del Presidente della Giunta regionale o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro 15 giorni.

Art. 34.

Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione.

Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 35.

Il Presidente della Giunta regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Art. 36.

Il Presidente della Giunta regionale determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel bollettino della Regione.

Art. 37.

Il Presidente della Giunta regionale emana con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 38.

La Giunta regionale è l’organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:

  1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
  2. l’attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
  3. l’amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
  4. le altre attribuzione ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
  5. l’adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Art. 39.

La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessino in modo particolare la Regione.

Art. 40.

Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

CAPO II. Organi della Provincia.

Art. 41.

Sono organi della Provincia : il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale ed il suo Presidente.

Art. 42.

Ciascun Consiglio provinciale è composto dei membri del Consiglio regionale eletti nella rispettiva Provincia; dura in carica quattro anni ed elegge nel suo seno il Presidente, il vice-presidente ed i segretari.

In caso di dimissioni o di morte del Presidente, il Consiglio provinciale provvede alla elezione del nuovo Presidente nella prima successiva seduta.

Il vice-presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 43.

Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 21, 23, 25, 27 e 28.

Nel primo biennio di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca ed il vice-presidente fra quelli appartenenti al gruppo di lingua italiana ; nel secondo il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana ed il vice-presidente tra quelli appartenenti al gruppo di lingua tedesca.

Per la provincia di Bolzano la composizione della commissione preveduta nell'art. 27 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa.

Art. 44.

La Giunta provinciale è composta del Presidente che la presiede, di assessori effettivi e supplenti eletti in seno al Consiglio provinciale, nella prima seduta ed a scrutinio segreto.

Il Consiglio provinciale stabilisce quale degli assessori deve sostituire il Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della provincia.

Gli assessori supplenti della Giunta provinciale di Bolzano sostituiscono gli effettivi nelle rispettive attribuzioni tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 45.

Si applicano al Presidente ed agli assessori provinciali le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33.

Art. 46.

Il Presidente della Giunta provinciale ha la rappresentanza della Provincia.

Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'intereresse delle popolazioni di due o più Comuni.

Il Presidente della Giunta provinciale determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 47.

Il Presidente della Giunta provinciale emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 48.

Alla Giunta provinciale spetta:

  1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
  2. la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Provincie;
  3. l'attività amministrativa riguardante gli affari d'interesse provinciale;
  4. l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
  5. la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali;
  6. le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
  7. l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

TITOLO III - APPROVAZIONE, PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI E PROVINCIALI

Art. 49.

I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al Commissario del Governo nella Regione e promulgati trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Provincie nella Regione.

Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.

Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.

Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Giunta regionale o dal Presidente della Giunta provinciale e sono vistate dal Commissario del Governo nella Regione.

Art. 50.

Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel Bollettino Uffciale della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello, della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.

In caso i di dubbi l'interpretazione delle norme ha luogo sulla base del testo italiano. Copia del Bollettino Ufficiale è inviata, al Commissario del Governo.

Art. 51.

Nel Bollettino Ufficiale della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la Regione, ferma la loro entrata. in vigore.

Art. 52.

Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 53.

La legge regionale regola l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali e provinciali.

TITOLO IV - ENTI LOCALI

Art. 54.

Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.

Art. 55.

Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione.

Art. 56.

L'ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

TITOLO V - DEMANIO E PATRIMONIO DELLA REGIONE

Art. 57.

Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 58.

Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.

I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.

Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni suindicati.

I beni immobili situati nella Regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

TITOLO VI - FINANZA DELLA REGIONE E DELLE PROVINCIE

Art. 59.

Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percette nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.

Art. 60.

E' devoluta, alla Regione una percentuale del gettito del lotto, dei monopoli e delle tasse e imposte sugli affari, riscosso nel territorio della Regione. La percentuale stessa è determinata ogni anno d'accordo fra il Governo e il Presidente della Giunta regionale.

Art. 61.

E' devoluto alla Regione il provento dell'imposta governativa riscossa nella Regione stessa per l'energia e il gas ivi consumati.

Art. 62.

Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Regione i nove decimi dell'importo del canone annuale stabilito a norma di legge.

Art. 63.

La Regione può stabilire un'imposta, in misura non superiore a L. 0,10, per ogni chilovattora di energia elettrica prodotta nella Regione. Da tale imposta sono esenti le Ferrovie italiane dello Stato per l'energia consumata esclusivamente per i propri servizi.

E' soppressa, nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione dell'art. 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 64.

La Regione può stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo.

Art. 65.

La Regione ha, facoltà, di istituire con legge tributi propri in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato e di applicare una sovrimposta sui terreni e fabbricati.

Art. 66.

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente per una cifra non superiore alle entrate ordinarie.

Art. 67.

Sono devoluti alle Provincie i nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e fabbricati e sui redditi agrari riscosse nei loro territori.

Art. 68.

Sono devoluti alle Provincie i nove decimi del gettito dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile riscossa nei loro territori.

Art. 69.

La Regione ha facoltà di autorizzare con legge aumenti di imposte, di tasse e di contributi, comprese le imposte di consumo spettanti ai Comuni e alle Provincie, nonchè le eccedenze delle sovrimposte fondiarie, nella misura necessaria a conseguire il pareggio dei bilanci.

Art. 70.

Allo scopo di adeguare le finanze delle Provincie al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalla legge, ad esse è assegnata annualmente dal Consiglio regionale una quota delle entrate tributarie della Regione in proporzione del gettito ricavato rispettivamente nel territorio delle due Provincie.

Al medesimo scopo la Regione può, in casi eccezionali, assegnare una quota di integrazione ai Comuni.

Art. 71.

La Regione e le Provincie possono prendere visione delle operazioni di accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione e alle Provincie i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

Art. 72.

La Regione, le Provincie ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno solare.

Art. 73.

I bilanci predisposti dalla Giunta regionale ed i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati con legge del Consiglio regionale.

Per l'approvazione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della provincia di Trento e di quelli della provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa e data dal Ministero dell'interno.

Art. 74.

Fino a quando gli scambi di prodotti con l’estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è in facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere, nei limiti che saranno stabiliti d’accordo fra il Governo e la Regione.

In casi di scambi con l’estero sulla base di contingenti che interessano l’economia dalla Regione verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d’accordo fra il Governo e la Regione.

Art. 75.

Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.

Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità di importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute proveniente dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

TITOLO VII - RAPPRESENTANZA DEL GOVERNO NELLA REGIONE

Art. 76.

Il commissario del Governo nella Regione:

  1. coordina, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Regione e vigila sull’andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l’amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
  2. vigila sull’esercizio da parte della Regione, delle Provincie e degli altri enti pubblici locali, le funzione ad essi delegate dallo Stato e comunica eventuali rilievi al Presidente regionale o provinciale;
  3. compie gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione o ad altri organi dello Stato.

Art. 77.

Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministri per l'interno.

A tale fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'art. 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell’interno.

TITOLO VIII - ORGANI GIURISDIZIONALI

Art. 78.

Nella regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado secondo l'ordinamento che verrà stabilito con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal Capoluogo della Regione.

Art. 79.

Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall’ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori provvede il Presidente della Giunta regionale in virtù di delegazione del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall’ordinamento giudiziario.

L’autorizzazione all’esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall’ordinamento giudiziario, dal Presidente della Giunta regionale.

Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell’autorizzazione, nei casi previsti dall’ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.

Nei Comuni del territorio della provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.

Art. 80.

La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle Giunte provinciali.

Art. 81.

Nei Comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.

TITOLO IX - CONTROLLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Art. 82.

La legge regionale o Provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del Presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.

L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.

La legge regionale può, altresì, essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.

Art. 83.

Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Giunta regionale, su deliberazione del Consiglio regionale, per violazione del presente Statuto.

Copia dell'atto di impugnazione deve essere inviata al Commissario del Governo.

TITOLO X - USO DELLA LINGUA TEDESCA E DEL LADINO

Art. 84.

Fermo restando il principio che nella Regione la lingua ufficiale è l'italiano, l'uso della lingua tedesca nella vita pubblica viene garantito da quanto in materia dispongono le norme contenute nel presente Statuto e nelle leggi speciali della Repubblica.

Art. 85.

I cittadini di lingua tedesca della provincia di Bolzano posso usare la loro lingua nei rapporti con gli organi ed uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale.

Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, delle Provincie e degli enti locali può essere usata la lingua tedesca.

Gli organi e gli uffici, di cui al comma precedente usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente. Ove sia avviata di ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del destinatario.

Art. 86.

Nella provincia, di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca, anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Art. 87.

E' garantito l'insegnamento del ladino nelle scuole elementari delle località ove esso è parlato.

Le Provincie e i Comuni devono altresì rispettare la toponomastica, la cultura, e le tradizioni delle popolazioni ladine.

TITOLO XI - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E TRANSITORIE

Art. 88.

Per le modificazioni della presente legge si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

L'iniziativa per la revisione appartiene anche al Consiglio regionale.

Art. 89.

Ferma la disposizione contenuta nell'articolo precedente, le norme del titolo VI e quelle dell'art.10 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e della Regione.

La disposizione, di cui agli articoli 24 e 43, relativa al cambiamento biennale del Presidente del Consiglio regionale e di quello del Consiglio provinciale di Bolzano, può essere modificata con legge dello Stato alle condizioni previste nel comma precedente.

Art. 90.

Dopo un anno dalla costituzione del primo Consiglio regionale cessano le integrazioni dei bilanci dei Comuni e delle Provincie a carico dello Stato.

Art. 91.

I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che risultassero prescritti, sono riaperti a favore dei Comuni e delle Provincie, a partire dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 92.

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 93.

Con decreto legislativo, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno stabilite le norme per la elezione e la convocazione, da Parte del Governo, del primo Consiglio regionale e dei primi Consigli Provinciali.

La prima elezione avrà luogo entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo, di cui al precedente comma.

Art. 94.

I Prefetti delle provincie di Trento e Bolzano restano in carica, con le attuali funzioni, fino alla costituzione della Giunta regionale e di quelle provinciali.

Art. 95.

Con decreto legislativo saranno emanate le norme dì attuazione della presente legge.

Art. 96.

La traduzione in lingua tedesca, della presente legge costituzionale concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (« Trentino-Tiroler Etschland ») sarà pubblicata nel primo numero del Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 97.

La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti dì osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.