L.cost. 26 febbraio 1948, n. 3 - Statuto speciale per la Sardegna
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26 febbraio 1948, n. 3, in materia di Statuto speciale per la Sardegna
TESTO ORIGINALE, SENZA LE MODIFICHE APPORTATE DALLE LEGGI SUCCESSIVE
TITOLO I - Costituzione della Regione
Art. 1.
La Sardegna con le sue isole è costituita in Regione autonoma fornita di personalità giuridica entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.
Art. 2.
La Regione autonoma della Sardegna ha per capoluogo Cagliari.
TITOLO II - Funzioni della Regione
Art. 3.
In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonchè delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:
- ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale;
- circoscrizioni comunali;
- polizia locale urbana e rurale;
- agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e fondiario;
- lavori pubblici di esclusivo interesse della Regione;
- edilizia e urbanistica;
- trasporti su linee automobilistiche e tranviarie;
- acque minerali e termali;
- caccia e pesca;
- esercizio dei diritti demaniali della Regione sulle acque pubbliche;
- esercizio dei diritti demaniali e patrimoniali della Regione relativi alle miniere, cave e saline;
- usi civici;
- artigianato;
- turismo, industria alberghiera;
- biblioteche e musei di enti locali.
Art. 4.
Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, la Regione emana norme legislative sulle seguenti materie:
- industria, commercio ed esercizio industriale delle miniere, cave e saline;
- istituzione e ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale; relative autorizzazioni;
- opere di grande e media bonifica e di trasformazione fondiaria;
- espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato;
- produzione e distribuzione dell'energia elettrica;
- linee marittime e aeree di cabotaggio tra i porti e gli scali della Regione;
- assunzione di pubblici servizi;
- assistenza e beneficenza pubblica;
- igiene e sanità pubblica;
- disciplina annonaria;
- pubblici spettacoli.
Art. 5.
Salva la competenza prevista nei due precedenti articoli, la Regione ha facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione, sulle seguenti materie:
- istruzione di ogni ordine e grado, ordinamento degli studi;
- lavoro; previdenza ed assistenza sociale;
- antichità e belle arti;
- nelle altre materie previste da leggi dello Stato.
Art. 6.
La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie nelle quali ha potestà legislativa a norma degli articoli 3 e 4, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. Essa esercita altresì le funzioni amministrative che le siano delegate dallo Stato.
TITOLO III - Finanze - demanio e patrimonio
Art. 7.
La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.
Art. 8.
Le entrate della Regione sono costituite:
dai nove decimi del gettito delle imposte erariali sui terreni e sui fabbricati situati nel territorio della Regione e dell’imposta sui redditi agrari dei terreni situati nello stesso territorio;
dai nove decimi dell’imposta di ricchezza mobile riscossa nel territorio della Regione;
dai nove decimi del gettito delle tasse di bollo, sulla mano morta, in surrogazione del registro e del bollo sulle concessioni governative, dell’imposta ipotecaria dell’imposta di fabbricazione del gas e dell’energia elettrica, percette nel territorio della Regione;
dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;
da una quota dell’imposta generale sull’entrata di competenza dello Stato, riscossa nella Regione, da determinarsi preventivamente per ciascun anno finanziario d’accordo fra lo Stato e la Regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le funzioni normali della Regione;
dai canoni per le concessioni idroelettriche;
dai contributi di miglioria ed a spese per opere determinate da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri, che la Regione ha facoltà di istituire con legge, in armonia coi principi del sistema tributario dello Stato;
da redditi patrimoniali;
da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazioni fondiarie.
Art. 9.
La Regione può affidare agli organi dello Stato l'accertamento alla riscossione dei propri tributi.
Le operazioni di accertamento relative ai tributi erariali vengono effettuate con la collaborazione di rappresentanze locali.
Art. 10.
La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico dell'Isola, può disporre, nei limiti della vpropria competenza tributaria, esenzioni e agevolazioni fiscali per nuove imprese.
Art. 11.
1. La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa esclusivamente garantiti, per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente, per una cifra annuale non superiore alle entrate ordinarie.
Art. 12.
Il regime doganale della Regione è di esclusiva competenza dello Stato.
Saranno istituiti nella Regione punti franchi.
Sono esenti, per venti anni, da ogni dazio doganale le macchine, gli attrezzi di lavoro ed i materiali da costruzione destinati sul luogo alla produzione ed alla trasformazione dei prodotti agricoli della Regione ed al suo sviluppo industriale.
Su richiesta della regione potranno essere concesse esenzioni doganali per merci ritenute indispensabili al miglioramento igienico e sanitario dell’Isola.
Art. 13.
Lo Stato col concorso della Regione dispone un piano organico per favorire la rinascita economica e sociale dell'Isola.
Art. 14.
La Regione, nell'ambito del suo territorio, succede nei beni e diritti patrimoniali dello Stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, escluso il demanio marittimo.
I beni e diritti connessi a servizi di competenza statale ed a monopoli fiscali restano allo Stato, finchè duri tale condizione.
I beni immobili situati nella Regione, che non sono di proprietà di alcuno, spettano al patrimonio della Regione.
TITOLO IV - Organi della Regione
Art. 15.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il suo Presidente.
Art. 16.
Il Consiglio regionale è composto di consiglieri eletti, in ragione di uno ogni ventimila abitanti, a suffragio universale, diretto, uguale e segreto e con sistema proporzionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.
Art. 17.
E' elettore ed eleggibile al Consiglio regionale chi è iscritto nelle liste elettorali della Regione.
L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere o di un altro Consiglio regionale o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a diecimila abitanti.
I casi di ineleggibilità e gli altri casi di incompatibilità sono stabiliti con legge dello Stato.
Art. 18.
Il Consiglio regionale è eletto per quattro anni.
Le elezioni sono indette dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dalla fine del precedente Consiglio e hanno luogo non oltre il sessantesimo giorno.
Il nuovo Consiglio è convocato entro venti giorni dalle elezioni.
Art. 19.
Il Consiglio regionale elegge, fra i suoi componenti, il Presidente, l'Ufficio di presidenza e Commissioni, in conformità al regolamento interno, che esso adotta a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Art. 20.
Il Consiglio si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Esso si riunisce in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o su richiesta del Presidente della Giunta regionale o di un quarto dei suoi componenti.
Art. 21.
Le deliberazioni del Consiglio regionale non sono valide se non è presente la maggioranza dei suoi componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che sia prescritta una maggioranza speciale.
Art. 22.
Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche.
Il Consiglio tuttavia può deliberare di riunirsi in seduta segreta.
Art. 23.
I consiglieri regionali, prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento di essere fedeli alla Repubblica e di esercitare il loro ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 24.
I consiglieri regionali rappresentano l'intera Regione.
Art. 25.
I consiglieri regionali non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 26.
I consiglieri regionali ricevono una indennità fissata con legge regionale.
Art. 27.
Il Consiglio regionale esercita le funzioni legislative e regolamentari attribuite alla Regione.
Art. 28.
L'iniziativa delle leggi spetta alla Giunta regionale, ai membri del Consiglio ed al popolo sardo.
Art. 29.
L’iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un disegno di legge da parte di almeno diecimila elettori.
Art. 30.
Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio, articolo per articolo, con votazione finale.
Art. 31
Il Consiglio regionale approva ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dalla Giunta.
L'esercizio finanziario della Regione ha la decorrenza dell'anno solare.
Art. 32.
Un disegno di legge adottato dal Consiglio regionale è sottoposto al referendum popolare su deliberazione della Giunta o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri o da diecimila elettori.
Il referendum non è valido se non vi partecipa almeno un terzo degli elettori.
La maggioranza, nelle materie sottoposte a referendum, si calcola in base ai voti validamente espressi.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di approvazione di bilanci.
Le modalità di attuazione del referendum sono stabilite con legge regionale.
Art. 33.
Ogni legge approvata dal Consiglio regionale comunicata al Governo della Repubblica e promulgata trenta giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale col rilievo che eccede la competenza della Regione o contrasta con gli interessi nazionali.
Ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, è promulgata se, entro quindici giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti alle Camere.
Qualora una legge sia dichiarata urgente dal Consiglio Regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo della Repubblica consente, non sono subordinati ai termini sopraindicati. Ove il Governo non consenta, si applica il secondo comma del presente articolo.
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regionale ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che esse stabiliscano un termine diverso.
Art. 34.
Il Presidente della Giunta Regionale, la Giunta ed i suoi componenti sono organi esecutivi della Regione.
Art. 35.
Il Presidente della Giunta Regionale è il rappresentante della Regione autonoma della Sardegna.
Art. 36.
Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio regionale fra i suoi compenti, subito dopo la nomina del Presidente del Consiglio e dell’Ufficio di presidenza.
L’elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa.
Art. 37.
I componenti della Giunta regionale, preposti ai singoli rami dell’amministrazione, sono nominati dal Consiglio, su proposta del Presidente della Giunta.
La Giunta regionale è responsabile di fronte al Consiglio. Il voto di sfiducia del Consiglio determina le dimissioni della Giunta.
Art. 38.
I membri della Giunta regionale hanno diritto di assistere alle sedute del Consiglio, anche se non ne facciano parte.
Art. 39.
L'ufficio di Presidente della Giunta Regionale e di membro della Giunta è incompatibile con qualsiasi altro ufficio pubblico.
Art. 40.
I dipendenti di una pubblica amministrazione che siano nominati membri della Giunta regionale sono messi a disposizione della Regione senza assegni, ma conservano gli altri diritti di carriera e di anzianità.
Art. 41.
Contro i provvedimenti dei membri della Giunta regionale preposti ai singoli rami dell'amministrazione è dato ricorso alla Giunta, che decide con decreto del Presidente.
Tale decreto costituisce provvedimento definitivo.
Art. 42.
Il Consiglio regionale ha facoltà di istituire organi di consulenza tecnica.
TITOLO V - Enti locali
Art. 43.
Le province di Cagliari, Nuoro e Sassari conservano l'attuale struttura di enti territoriali.
Con legge regionale possono essere modificate le circoscrizioni e le funzioni delle province, in conformità alla volontà delle popolazioni di ciascuna delle province interessate espressa con referendum.
Art. 44.
La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole agli enti locali o valendosi dei loro uffici.
Art. 45.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con legge istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.
Art. 46.
Il controllo sugli atti degli enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia coi principi delle leggi dello Stato.
TITOLO VI - Rapporti fra lo Stato e la Regione
Art. 47.
Il Presidente della Regionale dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.
Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano particolarmente la Regione.
Art. 48.
Un Rappresentante del Governo sovraintende alle funzioni amministrative dello Stato non delegate e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
Art. 49.
Il Governo della Repubblica può delegare alla Regione le funzioni di tutela dell'ordine pubblico. Queste saranno esercitate, nell'ambito delle direttive fissate dal Governo, dal Presidente della Giunta Regionale che, a tale scopo, potrà richiedere l'impiego delle forze armate.
Art. 50.
Il Consiglio regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto gravi violazioni di legge o quando, nonostante la segnalazione fatta dal Governo della Repubblica, non proceda alla sostituzione della Giunta regionale o del Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni od altra causa, non sia in grado di funzionare.
Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.
Col decreto di scioglimento è nominata una Commissione di tre cittadini eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio. Essa indice le elezioni, che debbono aver luogo entro tre mesi dallo scioglimento.
Il nuovo Consiglio è convocato dalla Commissione entro venti giorni dalle elezioni.
Art. 51.
Il Consiglio regionale può presentare alle Camere voti e proposte di legge su materie che interessano la Regione.
La Giunta regionale, quando constati che l'applicazione di una legge o di un provvedimento dello Stato in materia economica o finanziaria risulti manifestamente dannosa all'isola, può chiedere la sospensione al Governo della Repubblica, il quale, constatata la necessità e l'urgenza, può provvedervi, ove occorra, a norma dell'articolo 77 della Costituzione.
Art. 52.
La Regione è rappresentata nella elaborazione dei progetti dei trattati di commercio che il Governo intenda stipulare con Stati esteri in quanto riguardino scambi di specifico interesse della Sardegna.
La Regione è sentita in materia di legislazione doganale per quanto concerne i prodotti tipici di suo specifico interesse.
Art. 53.
La Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla.
TITOLO VII - Revisione dello Statuto
Art. 54.
L’iniziativa di modificazione del presente Statuto può essere esercitata dal Consiglio regionale o da almeno ventimila elettori.
I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale, che esprime il suo parere entro un mese.
Qualora un progetto di modifica sia stato approvato in prima deliberazione da una delle Camere ed il parere del Consiglio regionale sia contrario, il Presidente della Giunta regionale può indire un referendum consultivo prima del compimento del termine previsto dalla Costituzione per la seconda deliberazione.
Le disposizioni del Titolo III del presente Statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della Regione, in ogni caso, sentita la Regione.
Le disposizioni concernenti le materie indicate nell’art.123 della Costituzione della Repubblica possono essere modificate con le forme prevedute nello stesso articolo.
TITOLO VIII - Norme transitorie e finali
Art. 55.
Le funzioni dell'Alto Commissario e della Consulta regionale sarda durano fino alla prima elezione del Consiglio regionale, che sarà indetta dal Governo della Repubblica entro dieci mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.
La prima elezione del Consiglio regionale avrà luogo in conformità all'articolo 16 dello Statuto ed alla legge per l'elezione della Camera dei deputati, secondo le norme che saranno stabilite con decreto legislativo, sentiti l'Alto Commissario e la Consulta regionale.
Le circoscrizioni elettorali sono determinate in corrispondenza delle attuali province.
Art. 56.
Una Commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto Commissario per la Sardegna sentita la Consulta regionale, proporrà le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione, nonché le norme di attuazione del presente Statuto.
Tali norme saranno sottoposte al parere della Consulta o del Consiglio regionale e saranno emanate con decreto legislativo.
Art. 57.
Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali, si applicano le leggi dello Stato.
Art. 58.
La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.