L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 - Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia

Parlamento italiano

1963 diritto diritto L.cost. 31 gennaio 1963, n. 1 Intestazione 11 settembre 2008 75% diritto

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia
1963

31 gennaio 1963, n. 1, in materia di Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia


TESTO ORIGINALE, SENZA LE MODIFICHE APPORTATE DALLE LEGGI SUCCESSIVE

TITOLO 1 - Costituzione della Regione

Art. l.

Il Friuli Venezia Giulia è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità della Repubblica Italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione. secondo il presente Statuto.

Art. 2.

La Regione comprende i territori delle attuali province di Gorizia e di Udine e dei comuni di Trieste, Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorlìgo della Valle e Sgònico.

La Regione ha per capoluogo la città di Trieste.

Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione ha un proprio gonfalone ed uno stemma, approvato, con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 3.

Nella Regione è riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque. sia il gruppo linguistico al quale appartengono. con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali.

TITOLO II - Potestà della Regione

CAPO 1 - Potestà legislativa

Art. 4.

In armonia con la Costituzione, con i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre Regioni, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

  1. ordinamento degli Uffici e degli Enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto;
  2. agricoltura e foreste, bonifiche, ordinamento delle minime unità culturali e ricomposizione fondiaria, irrigazione, opere di miglioramento agrario e fondiario, zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
  3. caccia e pesca;
  4. usi civici;
  5. impianto e tenuta dei libri fondiari;
  6. industria e commercio;
  7. artigianato;
  8. mercati e fiere;
  9. viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse locale e regionale;
  10. turismo e industria alberghiera;
  11. trasporti su funivie e linee automobilistiche, tranviarie e filoviarie, di interesse regionale;
  12. urbanistica;
  13. acque minerali e termali;
  14. istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e biblioteche di interesse locale e regionale.

Art. 5.

Con l’osservanza dei limiti generali indicati nello articolo 4. ed in armonia con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato nelle singole materie, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie:

  1. elezioni del Consiglio regionale, in base ai principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;
  2. disciplina del referendum previsto negli articoli 7 e 33;
  3. istituzione di tributi regionali prevista nell'articolo 51;
  4. disciplina dei controlli previsti nell'articolo 60;
  5. ordinamento e circoscrizione dei Comuni;
  6. istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
  7. disciplina dei servizi pubblici di interesse regionale ed assunzione di tali servizi;
  8. ordinamento delle Casse di risparmio, delle Casse rurali ; degli Enti aventi carattere locale o regionale per i finanziamenti delle attività economiche nella Regione;
  9. istituzione e ordinamento di Enti di carattere locale o regionale per lo studio di programmi di sviluppo economico;
  10. miniere, cave e torbiere;
  11. espropriazione per pubblica utilità non riguardanti opere a carico dello Stato;
  12. linee marittime di cabotaggio tra gli scali della Regione ;
  13. polizia locale, urbana e rurale;
  14. utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni, opere idrauliche di 4a e 5a categoria;
  15. istruzione artigiana e professionale successiva alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
  16. igiene e sanità, assistenza. sanitaria ed ospedaliera, nonché il recupero dei minorati fisici e mentali;
  17. cooperazione, compresa la vigilanza sulle cooperative;
  18. edilizia popolare;
  19. toponomastica;
  20. servizi antincendi;
  21. annona;
  22. opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali.

Art. 6.

La Regione ha facoltà di adeguare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione e di attuazione nelle seguenti materie:

  1. scuole materne; istruzione elementare; media; classica; scientifica; magistrale; tecnica ed artistica;
  2. lavoro, previdenza e assistenza sociale;
  3. antichità e belle arti, tutela del paesaggio, della flora e della fauna;

oltre che nelle altre materie per le quali le leggi dello Stato attribuiscano alla Regione questa facoltà.

Art. 7.

La Regione provvede con legge:

  1. all’approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti consuntivi;
  2. alla contrattazione dei mutui ed alla emissione dei prestiti indicati nell'articolo 52;
  3. all'istituzione di nuovi Comuni ed alla, modificazione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

CAPO II - Potesta’ amministrativa

Art. 8.

La Regione esercita le funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa, a norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica

Art. 9.

La Regione ha facoltà di concorrere con propri contributi allo sviluppo dell'istruzione universitaria, nell'ambito della Regione stessa.

Art. 10.

Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione alle Provincie ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Giunta regionale. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato.

Art. 11.

La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Provincie ed ai Comuni, ai topo consorzi ed agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'articolo 58.

Le spese sostenute dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione.

TIT0L0 III - Organi della regione - costituzione e attribuzioni

CAPO I - Organi della regione

Art. 12.

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la. Giunta regionale ed il suo Presidente.

CAPO II - Il Consiglio regionale

Art. 13.

Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale diretto, uguale e segreto, con sistema proporzionale e con utilizzazione dei voti residui in sede regionale, secondo le norme stabilite con legge regionale.

La Regione è ripartita in circoscrizioni elettorali rispettivamente corrispondenti ai circondari attualmente soggetti alla giurisdizione dei tribunali di Trieste, Gorizia. Udine, Tolmezzo e Pordenone. Il comune di Duino Aurisina è aggregato alla circoscrizione di Trieste ed i comuni di Erto-Casso e di Cimolais sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone.

Il numero dei consiglieri regionali è determinato in ragione di uno ogni 20.000 abitanti o frazioni superiori a 10.000 abitanti, secondo i dati Ufficiali dell’ultimo censimento.

Art. 14.

Il Consiglio regionale dura in carica quattro anni.

Le elezioni del nuovo Consiglio. sono indotte dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa col Commissario del Governo nella Regione, non meno di trenta e non più di quaranta giorni prima della scadenza del quadriennio, e per un giorno anteriore al ventesimo successivo alla scadenza del quadriennio stesso.

Il nuovo Consiglio si riunisce entro i venti giorni dalla proclamazione degli eletti su convocazione dei Presidente della Giunta regionale uscente.

La Presidenza provvisoria del nuovo Consiglio regionale è assunta dal consigliere più anziano di età fra i presenti; i due consiglieri più giovani fungono da segretari.

Art. 15.

Sono elettori del Consiglio regionale gli iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

Sono eleggibili al Consiglio regionale gli elettori che abbiano compiuto il 25° anno di età il giorno delle elezioni.

L'ufficio di consigliere regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, di un Consiglio provinciale, o di sindaco di un Comune con popolazione superiore a, 10 mila abitanti.

Altri casi di incompatibilità ed i casi di ineleggibilità, sono stabiliti con legge dello Stato.

Art. 16.

I consiglieri regionali rappresentano la intera Regione senza vincolo di mandato.

Essi non possono essere perseguiti per le opinioni espresse ed i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 17.

Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni, ciascun consigliere regionale presta, giuramento secondo la seguente formula:

«Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio ufficio al solo scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione».

Art. 18.

Il Consiglio regionale procede, come primo suo atto, alla costituzione dell’Ufficio di presidenza, con la elezione del Presidente, di due vicepresidenti e di segretari, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento interno del Consiglio.

L'elezione del Presidente ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza relativa dei voti validi espressi.

Subito dopo la costituzione dell'ufficio di Presidenza i consiglieri regionali sono assegnati a Commissioni permanenti istituite, a norma di regolamento, per il preventivo esame dei disegni di legge.

Art. 19.

Al Presidente del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di carica.

Agli altri membri del Consiglio regionale è attribuita, con legge regionale, una indennità di presenza per i giorni di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni.

Art. 20.

Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente. Esso si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Il Consiglio si riunisce, inoltre, quando il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente deve convocarlo entro quindici giorni, quando ne faccia richiesta, il Presidente della Giunta regionale o un quarto dei consiglieri.

L'ordine del giorno del Consiglio regionale è preventivamente comunicato al Commissario del Governo.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal regolamento.

Art. 21.

Il Consiglio regionale approva, a maggioranza, assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione, il proprio regolamento interno.

Art. 22.

Il Consiglio regionale può essere sciolto, quando compia atti contrari alla Costituzione o al presente Statuto, o gravi violazioni di legge, o quando non corrisponda all'invito del Governo della Repubblica di sostituire la Giunta, regionale o il Presidente che abbiano compiuto analoghi atti e violazioni.

Può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando non sia in grado di funzionare.

Lo scioglimento è disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Col decreto di scioglimento è nominata. una Commissione di tre cittadini, eleggibili al Consiglio regionale, che provvede all'ordinaria amministrazione, di competenza della Giunta, ed agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Consiglio.

Con lo stesso decreto è fissata la data delle elezioni da, effettuarsi entro sei mesi dallo scioglimento.

Il nuovo Consiglio è convocato entro 20 giorni dalla data delle elezioni.

Art. 23.

L'invito a sostituIre la Giunta regionale o il suo Presidente, previsto dal primo comma dell'articolo 22. è rivolto al Presidente del Consiglio regionale, per il tramite del Commissario del Governo, con provvedimento motivato, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

CAPO III - Funzioni del Consiglio regionale

Art. 24.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative, attribuite alla Regione, e le altre funzioni, conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi dello Stato.

Art. 25.

Il Consiglio regionale, entro il 31 dicembre, approva il bilancio di previsione della Regione per il successivo esercizio predisposto dalla Giunta regionale.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a quattro mesi.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio regionale, entro il 31 luglio, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Art. 26.

Il Consiglio regionale, in materie estranee alla sua competenza, ma che presentano particolare interesse per la Regione, può formulare progetti di legge da sottoporre al Parlamento.

I progetti sono inviati, dal Presidente della Giunta regionale, al Governo per la presentazione alle Camere.

Il Consiglio regionale. può anche presentare voti alle Camere e al Governo della Repubblica.

CAPO IV - La formazione delle leggi regionali

Art. 27.

L'iniziativa delle leggi regionali, sotto forma di progetti redatti in articoli, appartiene alla Giunta, a ciascun membro del Consiglio ed agli elettori, in numero non inferiore a 15 mila.

Art. 28.

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione, ed approvato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 29.

Ogni legge, approvata dal Consiglio regionale, è comunicata dal Presidente del Consiglio stesso al Commissario del Governo e promulgata 30 giorni dopo la comunicazione, salvo che il Governo non la rinvii al Consiglio regionale per motivi di illegittimità costituzionale o di contrasto con gli interessi nazionali.

Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio regionale l'approvi di nuovo con maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa è promulgata, se, entro 15 giorni dalla nuova comunicazione, il Governo della Repubblica non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte Costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi, davanti alle Camere.

Art. 30.

La promulgazione di una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei componenti, qualora il Governo della Repubblica espressamente lo consenta, può intervenire anche prima dei termini stabiliti dall'articolo precedente.

Art. 31.

La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale con la formula: «Il Consiglio regionale ha approvato, il Presidente della Giunta regionale promulga la seguente legge». Al testo della legge, segue la formula «La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

Art. 32.

La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, ed entra in vigore il 15° giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.

La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 33.

La legge regionale è sottoposta a referendum popolare per l'abrogazione totale o parziale qualora ne facciano richiesta almeno 20.000 elettori o due Consigli provinciali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie di bilancio della Regione.

Hanno diritto a partecipare al referendum tutti gli elettori della Regione.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto e se è raggiunta la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Le altre modalità per l'attuazione del referendum sono determinate dalla legge regionale prevista dall’articolo 5 del presente Statuto.

CAPO V - Il Presidente della Giunta regionale e la Giunta regionale

Art. 34.

Con legge regionale è stabilito il numero e sono determinate le attribuzioni degli assessori e può essere fissata la sede dei rispettivi uffici anche in località diverse dal capoluogo della Regione.

La Giunta regionale è eletta dal Consiglio con le modalità stabilite negli articoli seguenti ed è costituita dal Presidente e da assessori effettivi, in numero non superiore a 10. Gli assessori supplenti, in numero non superiore a 4, sostituiscono gli effettivi in caso di assenza. o di impedimento.

La Giunta regionale dura in carica fino alla rinnovazione del Consiglio, salvo quanto disposto dall’articolo 37.

In caso di vacanza della Giunta o di una parte di essa, il Consiglio è convocato entro 15 giorni per la rinnovazione o per la integrazione; la Giunta resta in carica, per l’amministrazione ordinaria, fino alla elezione della nuova.

Art. 35.

Il Presidente della Giunta regionale è eletto dal Consiglio nel suo seno dopo la costituzione dell'ufficio di presidenza, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti assegnati, e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Art. 36.

La Giunta regionale è eletta dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei suoi componenti e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Art.37.

La Giunta regionale o uno o più dei suoi componenti, salvo il caso previsto dall'articolo 22, possono essere revocati dal Consiglio, su mozione motivata, presentata da almeno un sesto dei componenti del Consiglio, e votata, per appello nominale, a maggioranza assoluta dei componenti stessi.

La mozione di revoca deve essere posta in discussione entro sette giorni, ma non prima di tre giorni dalla presentazione.

Art. 38.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta regionale hanno effetto dopo che il Consiglio ne ha preso atto.

Alle dimissioni, alla revoca o al decesso del Presidente della Giunta regionale conseguono, di diritto le dimissioni dell'intera Giunta.

Art. 39.

Le dimissioni rassegnate dagli assessori sono accolte dal Presidente della Giunta regionale, che ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

Art. 40.

L'Ufficio di Presidente della Giunta regionale o dell’assessore è incompatibile con qualunque altra e carica pubblica.

Art. 41.

Al Presidente della Giunta. regionale ed agli assessori è attribuita con legge regionale una indennità di carica.

CAPO VI - Funzioni del Presidente della Giunta regionale

Art. 42.

Il Presidente della Giunta regionale:

  1. rappresenta la Regione, convoca e presiede la Giunta regionale e ne dirige e coordina l’attività, sopraintende agli uffici e servizi regionali;
  2. promulga le leggi regionali ed emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
  3. esercita le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi e dallo Statuto regionale.

Art. 43.

Il Presidente della Giunta con decreto da pubblicarsi nel Bollettino UfficiaIe della Regione, provvede alla designazione dell'assessore effettivo che deve sostituirlo in caso di assenza o impedimento, all’assegnazione degli assessori ai singoli assessorati o ad altri eventuali incarichi ed a regolare le supplenze.

Art. 44.

Il Presidente della Giunta regionale interviene alle sedute del Consiglio dei ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione.

Art. 45.

Il Presidente della Giunta regionale presiede alle funzioni amministrative il cui svolgimento è stato affidato dallo Stato alla Regione a norma del primo e del secondo comma. dell'articolo 10, uniformandosi alle istruzioni impartite dalle Amministrazioni centrali statali.

Il Presidente della Giunta risponde della attività diretta all'esercizio delle funzioni indicate nel primo comma verso il Consiglio regionale e verso il Governo della Repubblica.

I provvedimenti emanati dalla Regione in base all'articolo 10 non sono definitivi.

CAPO VII - Funzioni della Giunta regionale

Art. 46.

Spetta alla Giunta regionale: deliberare i regolamenti per la, esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale; esercitare l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale e deliberare i contratti della Regione, salve le attribuzioni riservale agli assessori in base al primo comma dell'articolo 34; amministrare il patrimonio della Regione e controllare la gestione. dei servizi pubblici regionali, affidati ad aziende speciali; predisporre il bilancio preventivo e presentare annualmente il conto consuntivo; deliberare in materia di liti attive e passive, rinuncie e transazioni; esercitare le altre attribuzioni ad essa demandate dal presente Statuto o da altre leggi.

Art. 47.

La Giunta regionale devo essere consultata ai fini della istituzione, regolamentazione e modificazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti che interessano in modo particolare la Regione.

La Giunta regionale deve essere anche consultata in relazione alla elaborazione di trattati di commercio con Stati esteri che interessino il traffico confinario della Regione o il transito per il porto di Trieste.

Il Governo della Repubblica può chiedere il parere della Giunta regionale su altre questioni che interessano la Regione, o la Regione e lo Stato.

TITOLO IV - Finanze - Demanio e patrimonio della Regione

Art. 48.

La Regione ha una propria finanza, coordinata con quella dello Stato, in armonia con i principi della solidarietà nazionale, nei modi stabiliti dagli articoli seguenti.

Art. 49.

Sono devolute alla Regione le seguenti quote fisse dei sottoindicati proventi dello Stato, riscossi nel territorio della Regione stessa:

  1. nove decimi delle imposte sui terreni e fabbricati situati nel territorio della Regione;
  2. nove decimi dell'imposta erariale sul consumo del gas ed energia elettrica, consumati nella Regione;
  3. nove decimi dei canoni per le concessioni idroelettriche;
  4. quattro decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione;
  5. cinque decimi dell'imposta generale sull'entrata di competenza dello Stato riscossa nel territorio della Regione;
  6. quattro decimi dell'imposta di ricchezza mobile e sulle società ed obbligazioni di competenza dello Stato riscosse nel territorio della Regione nel primo esercizio finanziario regionale; cinque decimi nel seconde esercizio; sei decimi a decorrere dal terzo esercizio.

Art. 50.

Per provvedere a scopi determinati, che non rientrano nelle funzioni normali della Regione, e per la esecuzione di programmi organici di sviluppo, lo Stato assegna alla stessa, con legge, contributi speciali.

Art. 51.

Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del sito patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato, delle Provincie e dei Comuni.

Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

Art. 52.

La Regione ha facoltà di emettere prestiti interni da essa garantiti, per provvedere ad investimenti in opere permanenti per un importo annuale non superiore alle sue entrate ordinarie, salve le autorizzazioni di competenza del Ministro per il tesoro e del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio disposte dalle leggi vigenti.

Art. 53.

La Regione può prendere visione delle operazioni dì accertamento compiute dagli uffici tributari dello Stato e fornire ad essi dati ed informazioni. Gli uffici stessi sono tenuti a riferire alla Regione i provvedimenti adottati in seguito alle informazioni fornite.

La Regione, previe intese col Ministro per le finanze, può affidare ad organi dello Stato l’accertamento e la riscossione di propri tributi.

Art. 54.

Allo scopo di adeguare le finanze delle Provincie e dei Comuni al raggiungimento delle finalità ed all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad. essi annualmente una quota delle entrate della Regione.

Art. 55.

Sono trasferiti alla Regione e vanno a far parte del patrimonio indisponibile i seguenti beni dello Stato: I.) le foreste; 2) le miniere e le acque minerali e termali; 3) la cave e torbiere, quando la disponibilità è sottratta al proprietario del fondo.

Art. 56.

Sono trasferiti alla. Regione i beni immobili patrimoniali dello Stato, che si trovano nel territorio della Regione, disponibili alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 57.

Con norme di attuazione del presente Statuto, saranno determinati i beni indicati negli articoli 55 e 56 e le modalità per la loro consegna alla Regione.

TITOLO V - Controlli sull'Amministrazione regionale

Art. 58.

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione è esercitato, in conformità delle leggi dello Stato che disciplinano le attribuzioni della Corte dei conti, da una delegazione della Corte stessa, avente sede nel capoluogo della Regione.

TITOLO VI - Enti locali

Art. 59.

Le Provincie ed i Comuni della Regione sono Enti autonomi ed hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.

Le Provincie ed i Comuni sono anche circoscrizioni dì decentramento regionale.

Con legge regionale possono essere istituiti, nell’ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento dì funzioni amministrative.

Art. 60.

Il controllo sugli atti degli Enti locali è esercitato da organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato.

TITOLO VII - Rapporti tra Stato e Regione

Art. 61.

E' istituito, nella Regione, un Commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione stessa. Il Commissario è un funzionario dello Stato avente qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 62.

Il Commissario del Governo nella Regione, oltre ad esercitare le funzioni demandategli dal presente Statuto:

  1. coordina, in conformità alle direttive governative, l'esercizio delle attribuzioni dello Stato nella Regione;
  2. vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Provincie e dei Comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni ;
  3. costituisce il tramite dei rapporti tra lo Stato e la Regione, salve le funzioni attribuite dalle vigenti disposizioni alle Amministrazioni periferiche dello Stato, i cui uffici non sono espressamente trasferiti alla Regione.

Al Commissario del Governo devono essere inviate tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio regionale gli ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché copia dei processi verbali delle sedute del Consiglio regionale.

TITOLO VIII - Disposizioni integrative transitorie e finali

Art. 63.

Per le modificazioni del presente Statuto si applica la procedura prevista dalla Costituzione per le leggi costituzionali.

Le disposizioni contenute nel titolo IV possono essere modificate con leggi ordinarie, su proposta di .ciascun membro delle Camere, del Governo e della Regione, e, in ogni esso, sentita la Regione.

Art. 64.

Nelle materie attribuite alla competenza della Regione, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 65.

Con decreti legislativi, sentita una Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente Statuto e quelle relative al trasferimento all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla Regione.

Art. 66.

Con le norme da emanarsi nei modi previsti dallo articolo 65 ed entro il termine di quattro mesi dalla prima elezione del Consiglio regionale, sarà istituito, nell'ambito della provincia di Udine; un circondario corrispondente al territorio attualmente soggetto alla giurisdizione del tribunale di Pordenone ed al territorio dei comuni di Erto - Casso e Cimolais, per il decentramento di funzioni amministrative.

Con le stesse norme saranno decentrati, con specifica attribuzione di competenza, in detto circondario, gli uffici statali non trasferibili all'Amministrazione regionale, ivi compresi quelli dell'Amministrazione dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, del lavoro e della previdenza sociale e quelli degli enti parastatali.

La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici.

I Comuni del detto circondario sono costituiti in consorzio generale per esercitare funzioni delegate ai sensi dell'articolo 11.

Art. 67.

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici, di norma, con personale comandato dai Comuni, dalle Provincie e dagli uffici dello Stato.

Spetta al Consiglio regionale determinare il numero e le qualifiche dei dipendenti statali dei quali richiede il comando.

I comandi sono disposti dalle Amministrazioni dalle quali dipendono gli impiegati, previa intesa con la Giunta regionale.

Art. 68.

Con legge regionale saranno stabilite le modalità per l'inquadramento nei ruoli organici della Regione del personale indicato dall'articolo 67.

Le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del ruolo regionale devono uniformarsi alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale.

Per il personale statale inquadrato nei ruoli organici della Regione si opera una corrispondente riduzione nei ruoli organici dello Stato.

Art. 69.

Con legge della Repubblica saranno emanate, entro quattro mesi dall'entrata in vigore dei presente Statuto, le norme per la elezione, e la convocazione del primo Consiglio regionale con i criteri stabiliti nello articolo 13.

Le spese relative alla prima elezione sono a carico dello Stato.

Le spese relative al primo impianto dell'organizzazione regionale sono anticipate dallo Stato sulle quote dei proventi spettanti alla Regione, in conformità dello articolo 49.

Art. 70.

Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge della Repubblica, i poteri di amministrazione del Commissario generale del Governo per il territorio.di Trieste – esclusi quelli spettanti al Prefetto e quelli trasferiti alla Regione - saranno esercitati dal Commissario del Governo nella Regione. Al Commissario del Governo nella Regione sono inoltre devolute le attribuzioni indicate nella legge 27 giugno 1955, n. 514, e successive proroghe, per la gestione dei fondi di bilancio destinati alle esigenze del predetto territorio.

Il fondo destinato per l'esercizio 1962 - 63 alle esigenze del territorio di Trieste, dedotto l'ammontare della spesa sostenuta annualmente per il personale assunto dal Governo militare alleato, in relazione alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, è consolidato per dieci esercizi a decorrere dal 1962 - 63.

Il Commissario del Governo nella Regione ripartisce i fondi di sua competenza. su parere conforme di una Commissione composta del sindaco di Trieste, del presidente della provincia di Trieste e di cinque consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Trieste e nominati dal Consiglio regionale con voto limitato.

Alla stessa Commissione il Commissario del Governo, potrà chiedere pareri non vincolanti per le sue altre attribuzioni amministrative in ordine al territorio di Trieste.

Con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme per l’istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento.

La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della. Repubblica. Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.