Il sistema della tariffa annonaria sul pane in Roma/Paragrafo VIII
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§. VIII.
Almeno il sospetto dì non esser giusto se non vi ha salvato dall’incaponirvi per questa legge, vi avesse almeno suggerito quei moderati consigli che emanano dalla temperanza d’ogni principio che muove dalla poca cognizione di causa; ma neppure questo vanto vi siete serbalo. Qui non s’intende chiarirvi tulio quel mostruoso insieme che s’impronta colla vostra legge, e se non fosse il danno che ne emerge ne abbandoneremo volentieri il ricordo a’ nostri nepoti. E solo a salvare il buon senso dell’arte, se non la cognizione che in parte vantiamo di possederne (di fronte alla vasta cognizione, pratico-scientifica di cui vanno facoltosi gli esercenti dell’industria panettiere in al- tri Paesi che si appellano più civili di noi) che pro- testiamo sopra alcune altre enormi là della vostra legge. E sciegliamo in argomento; Primo i titoli delle vostre multo; Secondo l’esclusione di alcune contrattazioni di grani dal calcolo del prezzo medio dei medesimi; Terzo il fiscalata sotto cui procede questa legge.