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in parte vantiamo di possederne (di fronte alla vasta cognizione, pratico-scientifica di cui vanno facoltosi gli esercenti dell’industria panettiere in al- tri Paesi che si appellano più civili di noi) che pro- testiamo sopra alcune altre enormi là della vostra legge. E sciegliamo in argomento; Primo i titoli delle vostre multo; Secondo l’esclusione di alcune contrattazioni di grani dal calcolo del prezzo medio dei medesimi; Terzo il fiscalata sotto cui procede questa legge.


§. IX.


Voi multate di scudi dieci se la tariffa non si trovasse affissa in ciascun forno, e si trovasse alterata Art. 7. Voi multate di scudi dieci se in dodici pani di piccolo volume riscontrati a peso freddo mancasse un’oncia dal peso prescritto. Se la mancanza fosse di due once, raddoppiato la pena; se di tre la triplicate, e così di seguito attribuendovi anche il diritto di distribuire il pane gratuitamente ai poveri. Così se il pane di grosso volume fosse venduto mezzo quattrino di più alla libbra dal prezzo stabilito, v’è la punizione di scudi dieci che aumenterà nella proporzione di della somma per ogni mezzo quattrino indebitamente percetto, oltre la perdila del pane, e la facoltà in voi di raddoppiare questa penale nel caso di recidiva, Art. 8. Voi multate di scudi